Consorzio di Bonifica Valle del Liri, la corte tributaria riscrive i criteri del canone annuale

Accolto il ricorso di una contribuente di Pontecorvo

La sede del consorzio
di Vincenzo Caramadre
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Mercoledì 14 Febbraio 2024, 19:04

Il canone annuale al Consorzio di Bonifica Valle del Liri non è dovuto se l'immobile non ha benefici diretti. E' l'esito di un'altra sentenza, dopo quella favorevole che aveva ottenuto il comune di Atina, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che ribadisce il principio secondo cui il canone a favore del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" non è dovuto se non vi sono, appunto, «benefici diretti all'immobile». Ma non è tutto, i giudici tributari hanno, inoltre, affermato che la contestazione dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza inverte l'onere della prova «circa l'esistenza del beneficio», ponendolo non a «carico del contribuente, bensì dell'Ente impositore».

La Corte di secondo grado nelle scorse settimane ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri contro la pronuncia di primo grado (la numero 506/2021) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone con la quale era stato accolto il ricorso di un contribuente - assistito dall'avvocato Alessandro Turchetta del foro di Cassino - , contro un avviso notificato il 4 febbraio 2020, recante l'ingiunzione di pagamento a titolo di contributo consortile per l'anno 2020, relativamente ad un fabbricato che si trova a Pontecorvo in via Bellini.

GLI ELEMENTI

Il ricorrente, tramite l'avvocato Turchetta, ha contestato l'inserimento del proprio immobile nel piano di classifica ed ha inoltre precisato che esso: 1) è ubicato in pieno centro urbano di Pontecorvo; 2) è a allacciato alla pubblica fognatura collegata a depuratore; 3) non ha usufruito mai di alcuna opera di bonifica, tanto meno di alcun intervento di qualsiasi tipo del Consorzio di Bonifica Valle del Liri; 4) si trovava a pochissimi metri da altri immobili esclusi dal piano di classifica, pur rientrando nella medesima zona urbanistica. I quattro elementi erano state tutte documentati con specifiche certificazioni prodotte agli atti del giudizio di primo grado.
Pertanto, secondo la Corte non esiste alcun dubbio sulla contestazione del piano di classifica. Mentre il Consorzio nemmeno nel giudizio di secondo grado avrebbe fornito alcuna prova contraria - come era suo preciso onere - rispetto alle univoche evidenze documentali prodotte dalla contribuente. La Corte ha quindi concluso per "linfondatezza dei motivi" rigettando l'appello.

IL PRECEDENTE

La pronuncia che riguarda la cittadina di Pontecorvo è analoga a quella in favore del comune di Atina. Entrambe sono indicative di un orientamento giurisprudenziale che ormai si può ritenere costante da parte degli organi di giustizia tributaria territoriale del Lazio, aprendo la strada ad azioni giudiziarie, da parte dei proprietari dei numerosissimi immobili inseriti nel piano di contribuenza, che per questo ricevono avvisi di pagamento del contributo consortile. Molti ritengono di non dover pagare e tra essi c'è stato chi ha dito le vie legali: proprio come fatto dalla cittadina di Pontecorvo.
 

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