Consorzio bonifica della Valle del Liri, i giudici danno ragione al Comune: «Canoni non dovuti se non ci sono benefici diretti»

Accolto in appello il ricorso dell'amministrazione comunale di Atina

Consorzio bonifica della Valle del Liri, i giudici danno ragione al Comune: «Canoni non dovuti se non ci sono benefici diretti»
di Pierfederico Pernarella
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Venerdì 19 Gennaio 2024, 06:13

Se non ci sono benefici diretti e specifici, il contributo del Consorzio di Bonifica non è dovuto. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, che ha accolto il ricorso del Comune di Atina. Una pronuncia che può essere utile ai tanti contribuenti che si vedono recapitare avvisi di pagamento senza ricevere alcun servizio da un Consorzio di bonifica. In questo caso si tratta del dell’ente consortile della Valle del Liri. 
Il Comune di Atina aveva impugnato l’avviso di accertamento per i contributi del 2018: riteneva e ritiene di non dover pagare perché non riceve alcun beneficio, ma nel 2019 la Commissione Tributaria Provinciale Frosinone, sezione 2, aveva respinto i ricorso. Il Comune ha impugnato la sentenza sfavorevole ottenendo la sospensiva. E in Appello l’ente municipale si è visto accogliere l’istanza. 

La sentenza afferma che «non è sufficiente la mera inclusione dell’immobile nel comprensorio di bonifica» ma deve essere «ravvisabile un beneficio diretto e specifico in favore del consorziato-contribuente». 

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado la spiega così: «Perché l’imposizione contributiva sia legittima occorrono l’inclusione del bene nel perimetro di contribuenza e la presenza di un’utilitas, cioè di un vantaggio o di un beneficio concreto sull’immobile, da cui deve necessariamente derivare un incremento di valore fondiario in rapporto causale con l’esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.

Tale beneficio deve essere immediato e diretto e, quindi, strettamente inerente all’immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio indiretto, quale mero riflesso della sua inclusione nel comprensorio di bonifica. Conseguentemente, soltanto se ricorrono tali requisiti, i consorziati sono tenuti al pagamento del contributo consortile».

LE MOTIVAZIONI

«Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri - si legge nella sentenza - non ha comprovato la sussistenza di un vantaggio concreto e specifico per gli immobili oggetto dell’imposizione consortile». Al contrario, proseguono i giudici tributari, «il Collegio ritiene che le due perizie, prodotte in uno con il gravame, siano ampiamente dimostrative dell’inesistenza di benefici apportati ai cespiti comunali. Aggiungasi che i lavori manutentivi che il Consorzio assume avere eseguito, non risultano, se non in minima parte, ricadere nelle annualità in contestazione come puntualmente evidenziato in sede di memorie illustrative dell’ente locale».

Il Comune di Atina, per dimostrare le inadempienze nella manutenzione del Consorzio di bonifica, nel ricorso ha riportato anche il caso dell’esondazione del fiume Melfa nel 2018 che causò l’allagamento delle strade. Tale evento, si legge nella sentenza, «lungi dal potersi ritenere accadimento eccezionale ed imprevedibile, è dipeso dalla assoluta incuria e macroscopica negligenza imputabili unicamente al Consorzio nell’avere colpevolmente omesso gli obblighi manutentivi sul medesimo gravanti».

Il Comune di Atina ha impugnato le ingiunzioni di pagamento relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Il Consorzio di bonifica della Valle del Liri copre un territorio molto vasto, dal Cassinate alla Valcomino, in cui ricadono 44 Comuni.

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