Nuove intercettazioni, l'avvocato Di Mario: «Attacco al diritto di difesa»

Nuove intercettazioni, l'avvocato Di Mario: «Attacco al diritto di difesa»
di Egle Priolo
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Sabato 29 Agosto 2020, 16:18
PERUGIA - Intercettazioni e giustizia, dopo anni di dibattito, il primo settembre entra in vigore la nuova disciplina. Avvocato Nicola Di Mario, quali sono le novità?
«L'istituzione del cosiddetto archivio digitale rappresenta, senza dubbio, l’aspetto inedito della nuova regolamentazione. Si tratta di un'area multimediale entro cui confluiranno i verbali delle operazioni compiute, le registrazioni eseguite e ogni altro atto relativo. Al procuratore della Repubblica è riservato il compito di stabilire le specifiche modalità di introduzione al sistema e le prescrizioni da osservare per garantire la segretezza di quanto custodito».
Ci sono dei limiti per disporre un'intercettazione telefonica o la registrazione di una conversazione tra presenti?
«Sì. I mezzi di ricerca della prova possono essere utilizzati, almeno in via di principio e salvo le numerose deroghe contenute nell’art. 266 c.p.p., nei procedimenti relativi a illeciti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni. Ciò alla duplice condizione che, da un lato, sussistano gravi indizi di reato e, dall’altro, lo strumento investigativo appaia assolutamente indispensabile ai fini delle indagini. Tuttavia, in materia di delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione i presupposti generali di ammissibilità del mezzo captativo (in una logica di maggiore prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi) hanno subito una riconfigurazione meno stringente nel senso che il legislatore, assimilando quest’ultima classe di reati a quella della criminalità organizzata, legittima l’impiego di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche in presenza di sufficienti indizi di reità e a condizione che il loro utilizzo risulti solo necessario (e non indispensabile) allo svolgimento delle attività di indagine».
E poi?
«A ciò si aggiunge che, in coerenza con le finalità di massimo contenimento delle azioni illecite e/o abusive dei pubblici ufficiali ma in modo discontinuo rispetto all'esigenza di garantire la riservatezza delle conversazioni (principio cardine al quale il Governo doveva attenersi nell’esercizio della delega), l’ascolto di dialoghi intercorsi all’interno di un domicilio privato è, oggi, consentito (anche mediante captatore informatico o trojan) a prescindere dalla sussistenza di un fondato timore di ritenere che nel luogo di privata dimora si stia svolgendo l’attività criminosa. Mi chiedo, a questo punto, quale tipo di salvaguardia il legislatore abbia apprestato a tutela di coloro che, per ragioni estranee alle dinamiche criminose dell’indagato, si trovino a esprimere pensieri e opinioni in sua presenza».
Tornando al registro digitale, quali i tempi e le modalità di utilizzo, da parte del pm, dei risultati delle operazioni di ascolto?
«In linea di massima, l’impiego processuale degli esiti delle attività di captazione (telefonica e ambientale) sarà permesso solo dopo che il pm avrà completato la procedura di selezione del materiale ritenuto utilizzabile e rilevante per le finalità accusatorie trasferendolo, così, nel suo fascicolo. Fino a quel momento, dunque, nessun atto relativo alle intercettazioni eseguite dovrebbe confluire tra i documenti a disposizione del pm. Senonché, nell’ipotesi in cui quest’ultimo avanzi una richiesta di misura cautelare fondata, in parte, sugli esiti di operazioni captative in corso di esecuzione (e, perciò, non conferite nell’archivio informatico) o nel caso di ritardato deposito per esigenze di tutela delle indagini, potrebbe introdursi il paradosso secondo cui i brogliacci delle registrazioni non depositati figureranno tra il materiale probatorio offerto dal pm al giudice competente a decidere sulla domanda di applicazione di un provvedimento limitativo della libertà personale».
Avvocato Di Mario, in questo ambito quali sono i diritti riconosciuti ai difensori?
«Nel corso delle indagini al difensore non è consentito alcun diritto di accesso alle informazioni contenute nel registro digitale. Dopo la notificazione dell’avviso di deposito di tutte le intercettazioni telefoniche i difensori delle parti possono soltanto prendere visione del contenuto dei verbali delle operazioni compiute e ascoltare le fonie dei colloqui captati senza diritto di estrarne copia. La facoltà di ottenere la trasposizione dei file audio sorge nel momento i cui il pm, ultimata la cernita del materiale utile, acquisisce al suo fascicolo il compendio istruttorio già confluito nell'archivio informatico. Laddove, invece, l’organo della pubblica accusa avanzi una richiesta di applicazione di misura cautelare vengono a profilarsi alcuni limiti, assai discutibili, all’esercizio del diritto di difesa poiché l’avvocato potrà acquisire soltanto la copia di quelle intercettazioni che, ritenute utili e rilevanti dal pm, saranno dal medesimo selezionate per fondare la sua domanda. Come risulta evidente, essendo preclusa al difensore la possibilità di ottenere copia integrale dell'attività di ascolto fino a quel punto eseguita, l’avvocato, per assicurare un effettivo esercizio del mandato professionale, sarà costretto, entro ridotti intervalli di tempo, a serrate ed estenuanti sedute di ascolto nel tentativo di memorizzare (ambizione utopica) interlocuzioni telefoniche diverse da quelle scelte dal pm e, in ipotesi, utili e rilevanti nell’interesse del suo cliente».
La nuova disciplina, però, rafforza la segretezza delle conversazioni con il difensore ribadendo il divieto di trascrizione dei colloqui...
«Credo proprio di no. Gli attuali presidi di garanzia non soddisfano l'esigenza di riservatezza. Il semplice ascolto, da parte della polizia giudiziaria, delle conversazioni con l’assistito costituisce un'intollerabile interferenza poiché gli inquirenti potrebbero conoscere, con anticipo, dettagli e particolari relativi alla strategia di difesa. Ritengo, quindi, che, al riguardo, la disciplina risulti affidata a soluzioni del tutto insoddisfacenti».
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