Lavoro, congedo straordinario e malattia: aumento indennità per colf, autonomi e professionisti. Le tabelle Inps

Sabato 22 Aprile 2023, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 18:27

Malattia e degenza ospedaliera

Per la degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e D.M. 12 gennaio 2001) e indennità di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81) Per il 2023, gli importi sono pari a:

- 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 74,64 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 99,52 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Per le indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, per il 2023, gli importi sono pari a:

- 24,88 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 37,32 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

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