Alcune categorie veicolari sono derogate o esentate dal divieto di circolazione: veicoli alimentati a metano e a Gpl; a trazione elettrica e ibridi; veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, compreso il soccorso e il trasporto salme; veicoli adibiti a servizi manutentivi di pronto intervento (acqua, luce, gas, telefono, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, ascensori, impianti di riscaldamento e di climatizzazione), che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro. E ancora quelli adibiti al trasporto, allo smaltimento di rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano; autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico; quelli con targa C.D., S.C.V. e C.V.; i muniti di contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996; quelli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione della stampa periodica e di invii postali; veicoli utilizzati al trasporto di persone che partecipano a cerimonie nunziali o funebri, purchè i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti; veicoli aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e di valori; veicoli impiegati dai medici e dai veterinari, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine, in prestazione di emergenza, adeguatamente motivata.
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