Fornello elettrico e cibi in stanza, la Prefettura gli revoca l'accoglienza ma il Tar ordina: "Riammettere lo straniero nel centro"

Fornello elettrico e cibi in stanza, la Prefettura gli revoca l'accoglienza ma il Tar ordina: "Riammettere lo straniero nel centro"
di Renato Vigna
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Sabato 16 Settembre 2023, 05:20

Ad aprile ha usato “un fornello elettrico per cucinare” e a maggio “veniva trovato nella sua stanza materiale atto alla preparazione di cibi e cibi cucinati”. Tanto è bastato perché a un pakistano richiedente asilo venissero revocate le misure di accoglienza. Le due violazioni delle regole del centro sono infatti alla base del decreto di revoca emesso dalla Prefettura di Viterbo. Ma lo straniero ha presentato ricorso al Tar che gli ha dato ragione, emettendo sentenza che annulla il provvedimento dell’ufficio territoriale del Governo.

I giudici del Tribunale amministrativo regionale ricordano che “la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la nota decisione del 12 novembre 2019, aveva statuito che uno Stato membro non poteva prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente, anche se a seguito di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza, quella consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che questo avrebbe avuto l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari”. Sempre il Tar ricorda come la Corte “aveva precisato che l’imposizione di altre sanzioni diverse dalla revoca (cioè misure di sola riduzione delle misure di accoglienza) dovesse, in ogni caso, rispettare il principio di proporzionalità e della dignità umana”.

In seguito al pronunciamento della Corte europea, il legislatore ha previsto “che non è più consentita la revoca delle misure di accoglienza nel caso di ‘violazione grave o ripetuta delle regole della struttura in cui è accolto il richiedente’, stante che in tale ipotesi è possibile applicare solo conseguenze meno gravi, come il trasferimento in altro centro, l’esclusione temporanea dalle attività del centro e da uno o più servizi e la sospensione o revoca dei benefici accessori”.

Ricorso, quindi, accolto su tutta la linea con annullamento del provvedimento adottato dalla Prefettura di Viterbo.

Il Tar ha invece dato ragione all’ufficio territoriale del Governo nell’ambito di un secondo ricorso, sempre presentato da uno straniero per la sospensione della revoca dell’accoglienza. Infatti, in questo caso, il richiedente asilo è stato accusato di aver abbandonato il centro di accoglienza. “In effetti il ricorrente – scrivono i giudici nell’ordinanza che respinge la richiesta di misura cautelare da parte del ricorrente - al momento dell’adozione dell’atto, era ormai assente dal centro da diversi giorni (precisamente dal 4 giugno al 19 giugno si era assentato per ben otto giorni dal centro, come, peraltro, accaduto in passato; inoltre, per le numerose assenze, era già stato ammonito, senza che questo avesse sortito alcun effetto”. Per lui, nessuna sospensione della misura.

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