Imposta pubblicità, Dogre battuta
Il giudice: «Negoziante non paghi»

Imposta pubblicità, Dogre battuta Il giudice: «Negoziante non paghi»
di Egle Priolo
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Martedì 24 Settembre 2013, 15:53
PERUGIA - I manichini col vestito griffato s, ma i cartelloni interni che riprendono il marchio no. Fuori legge se non viene pagata anche per loro l'imposta sulla pubblicit.

È la motivazione che un commerciante di via Angeloni, come tanti colleghi, a novembre 2012 si è visto allegare a una multa di 2.204 euro firmata dalla Dogre, la concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità. Un atto di accertamento salato e motivato dal mancato pagamento e da un'omessa dichiarazione per l'esistenza nella vetrina del negozio di abbigliamento di sette «presunti» mezzi pubblicitari. «Si trattava di cartelloni effettivamente collocati nelle vetrine del negozio - spiega l'avvocato Simona Frenguelli che assiste il titolare del negozio -, ma raffiguranti modelle vestite con i capi di abbigliamento venduti nell'esercizio commerciale e pertanto da non ritenersi mezzi pubblicitari». Ed è propugnando questa tesi che l'avvocato ha portato la questione davanti alla commissione tributaria che, qualche giorno fa, ha dato ragione al negoziante e ha stracciato l'avviso di oltre duemila euro. Un problema che, a gennaio di quest'anno, avevano sollevato tanti negozianti, raggiunti da multe molto salate per quelle vetrine che espongono marchi visibili dalla strada. Il risultato? Bollettini anche da 5mila euro e commercianti infuriati. Finché, come nel caso del cliente dell'avvocato Frenguelli, non si è messa dalla parte degli avvisati la commissione tributaria. Che nel caso nel negozio di via Angeloni ha trovato la mancanza di alcuni «elementi essenziali» nell'avviso di accertamento, come sottolineato nel ricorso del titolare. «Non sono presenti le misurazioni effettuate sui cartelloni - si legge nella decisione della commissione presieduta da Alfredo Arioti Branciforti -. Le modelle raffigurate indossavano quell'abbigliamento mentre soltanto una minima parte della superficie veniva dedicata all'indicazione della marca».
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