Maxi-rogo alla Biondi: «Ecco perché le telefonate intercettate sono inutilizzabili»

Il rogo alla Biondi di Ponte San Giovanni
di Enzo Beretta
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Giovedì 7 Dicembre 2023, 07:30

L’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche è stata chiesta nel processo per il maxi-incendio alla Biondi ecologica di Ponte San Giovanni nel quale sei persone vengono accusate a vario titolo dei reati di traffico illecito di rifiuti e violazioni delle normative antincendio. L'istanza è stata formulata nel corso della prima udienza del processo al giudice Elena Mastrangeli che si è riservata la decisione e la comunicherà il 16 gennaio quando dovrebbero iniziare le audizioni dei testimoni della Procura. 

Quella drammatica domenica del 10 marzo 2019 c’erano quasi quattromila tonnellate di rifiuti più del consentito e secondo l’accusa il fuoco si sarebbe potuto spegnere in tempo se la manutenzione dell’impianto antincendio fosse stata a norma. La nube tenne in ostaggio oltre 35mila persone, il fumo appestò l’aria prima a Ponte San Giovanni e poi a Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, Bosco e Ponte Pattoli. Un quarto di città visse con l’incubo di respirare o aver respirato diossina, furono 17 le scuole chiuse e per diversi giorni non si poterono mangiare i prodotti della terra per i rischi legati alle sostanze tossiche nell’aria. 

Si legge nella memoria depositata dagli avvocati Nicola Di Mario e Michele Nannarone: «In sede di convalida il pm e il gip omettono ogni doverosa indicazione degli elementi di fatto dai quali potersi desumere la seria probabilità della avvenuta consumazione dei delitti di incendio doloso ed estorsione.

Nel provvedimento non si coglie alcun riferimento a dati oggettivi o componenti materiali che, unitariamente considerati, potessero delineare la presenza di un quadro indiziario connotato della gravità richiesta dalla norma. Ricorrendo alle intercettazioni l’accusa valorizza non già concreti dati circostanziali (sintomatici della esistenza degli illeciti contestati) ma, piuttosto, vaghe ipotesi ancora da approfondire attraverso gli accertamenti demandati, a quell'epoca, ai vigili del fuoco».

La difesa parla di «indisponibilità di elementi idonei ad accreditare, in chiave altamente probabilistica, la matrice dolosa della violazione sul presupposto che gli approfondimenti delegati ai vigili del fuoco non si erano ancora conclusi». E concludono: «Il ricorso alle intercettazioni telefoniche, considerato lo sviluppo embrionale delle acquisizioni in itinere alla data di adozione del decreto dell’11 marzo 2019, se, da un lato, non risultava assolutamente indispensabile alla prosecuzione delle indagini, dall'altro, si fondava su di un compendio fattuale privo del requisito di gravità indiziaria».

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