Alla fine è stato lui a lasciare. Vittorio Sgarbi si è dimesso da sottosegretario alla Cultura. Nel farlo ha ringraziato la presidente del Consiglio Meloni «che non mi ha chiesto niente». E pesare è una lettera dell'Antitrust il cui provvedimento recita: «Il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha esercitato attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati», in violazione della Legge Frattini sul conflitto di interesse.
Il provvedimento dell'Antitrust
È quanto si legge nel testo del provvedimento dell'Antitrust, a seguito del quale Sgarbi ha presentato le dimissioni da sottosegretario.
I ruoli incompatibili
L'Autorità cita in particolare il ruolo nell'organizzazione delle partecipazioni di Sgarbi agli eventi ritenute incompatibili con la carica di governo, delle due società Ars e Hestia, «anche sotto il profilo della gestione dei rapporti patrimoniali» con Sgarbi, ricordando che socio e amministratore unico di Ars è Antonino Ippolito, collaboratore storico di Sgarbi e suo attuale capo segreteria al Ministero, mentre socia e amministratrice unica di Hestia è Sabrina Colle, compagna di Sgarbi. «Il principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici - si legge ancora nel testo - non può, di fatto, essere svuotato di contenuto mediante una indefinita sommatoria di attività che, anche là dove ritenute singolarmente consentite, nel loro insieme difettino dei requisiti dell'occasionalità e della temporaneità, comportando una rilevante sottrazione di tempo e di risorse intellettuali al perseguimento degli interessi sottesi alla carica di governo».
«Con riguardo alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali svolte attraverso il sito Internet www.vittoriosgarbi.it» - infine - l'Antitrust ha disposto «la chiusura del procedimento istruttorio per la sopravvenuta cessazione della situazione di incompatibilità». «Si deve rilevare - scrive l'Autorità - che, come dichiarato dalla Parte e verificato dall'Autorità in corso di istruttoria, l'attività di vendita in questione non è più in essere e la relativa sezione del sito risulta essere non più online. Pertanto, si deve ritenere che la condotta in esame sia cessata».