Sostengono gli avvocati di Mimosa e Cosmo che la Procura, che pure aveva aperto nel 2006 un'indagine, non intervenne in alcun modo in seguito alla conferenza dei servizi. I giudici del Riesame sottolineano invece che dopo la chiusura del procedimenti di autotutela del Comune di Latina (la conferenza di servizi), venne disposto il rinvio a giudizio dell'architetto Luca Baldini che aveva istruito la pratica di condono, inducendo il dirigente del comune di Latina Ventura Monti a rilasciare il permesso a costruire in sanatoria illegittimo, quindi - conclude il Tribunale - è impossibile sostenere che la Procura si sia acquietata di fronte alle conclusioni raggiunte dall'ente comunale. E sottolineano che l'imputato non è stato assolto, ma è stata emessa una sentenza di prescrizione. I giudici, a proposito del permesso a costruire rilasciato alla società Mimosa Park nel 2009, rileva tre profili di illegittimità: il primo legato al fatto che deriva dalla parziale illegittimità del precedente permesso in sanatoria, il secondo in quanto lascia perplessi come un permesso a costruire per demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso commerciale esistente, abbia assentito un aumento della superficie commerciale in un'area classificata come agricola. Il terzo punto riguarda i parcheggi, in zona agricola, su 28.306 mq, a servizio dell'edificio commerciale, che il Riesame definisce operazione palesemente illegittima.
Un altro aspetto sul quale ha insistito il collegio difensivo nell'istanza di dissequestro riguarda la delibera del Consiglio comunale di Latina del 25 ottobre 2013 - si tratta dell'approvazione del regolamento comunale per l'adeguamento urbanistico-commerciale - che secondo gli avvocati delle due società costituirebbe variante urbanistica al Prg e quindi conferirebbe all'immobile e all'area circostante una destinazione urbanistica commerciale. Ma i giudici sostengono che la tesi viene confutata dalle dichiarazioni di un architetto della Regione Lazio, Manuela Manetti della Direzione regionale Territorio-Urbanistica che, sentita dagli agenti del Nipaf, ha dichiarato che quella delibera non è mai stata trasmessa alla direzione regionale per l'approvazione, è categoricamente escluso che possa essere intesa come variante urbanistica.
Dunque una lottizzazione abusiva ma anche in assenza di buona fede dei ricorrenti. In particolare sostengono i giudici non è consentito affermare la sussistenza di una situazione di buona fede degli acquirenti immediatamente evidente. Per due motivi: all'atto di vendita dell'immobile era allegato il certificato di destinazione urbanistica che classifica l'area come zona rurale. Il secondo punto riguarda il ruolo dell'architetto Baldini, incaricato dalla Cosmo nel 2015 della direzione dei lavori e imputato per abuso d'ufficio in relazione alla concessione in sanatoria del 2003 finita con la prescrizione. Scrivono i magistrati che Baldini è stato incaricato su segnalazione della Mimosa Park, come emerge dall'interrogatorio reso il 18 agosto 2016 da Nicola Di Nicola, circostanza, che dimostra l'esistenza di pregressi rapporti particolari del Baldini con la Mimosa Park. Tali elementi sono sufficienti ad escludere in questa fase l'evidenza della buona fede degli odierni indagati, i quali erano ben consapevoli della destinazione urbanistica e delle problematiche sottostanti.