Chi la adotta
Ad adottare il provvedimento il presidente del Consiglio o in caso di rilevanza nazionale, un Ministro da lui incaricato su richiesta della Commissione di garanzia, preceduta da un invito alle parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, nonchè da un tentativo di conciliazione. L'ordinanza deve prevedere, come spiega ancora la legge, il differimento dell'astensione o la riduzione della sua durata, e l'imposizione di livelli minimi di funzionamento del servizio compatibili col godimento dei diritti della persona. Per questo, dice ancora la legge, non può esistere «un divieto puro e semplice di scioperare». La precettazione può essere impugnata dai sindacati davanti al Tar anche se questo non sospende l'efficacia dell'ordinanza. In caso di violazione dell'ordinanza gli autori , sindacati e lavoratori, sarebbero sottoposti ad una sanzione amministrativa-pecuniaria con una ordinanza-ingiunzione.