Rieti, il caso P.S.Lorenzo-Amatrice,
arbitro squalificato sei mesi:
ecco le motivazioni del TFT

Il campo di Poggio San Lorenzo
di Michel Saburri
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Martedì 23 Ottobre 2018, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 19:26
RIETI - Sei mesi di sospensione all’arbitro Mauro Chimeri di Roma 1 che lo scorso anno aveva diretto la gara tra Poggio San Lorenzo e Amatrice (Seconda categoria), sospendendola per impraticabilità del campo sull’1-3 tra mille polemiche che si trascinarono nel tempo, tanto che quella gara non fu mai recuperata, anche perché non sarebbe cambiato nulla ai fini della classifica per entrambe. Di seguito la ricostruzione dei fatti e il dettaglio della motivazioni sancite dal Tribunale Federale Territoriale.

LA DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito di una nota del Presidente del C.R. Lazio, ha esperito le opportune indagini del caso. Letti gli atti relativi al procedimento disciplinare, avente per oggetto “accertamenti in merito alla motivazione che hanno indotto l’arbitro a sospendere la gara Poggio San Lorenzo / Amatrice del 29 gennaio 2018, per asserita impraticabilità del campo di gioco“. Acquisiti vari documenti costituenti fonte di prova (referto di gara e relativo C.U., ricorso della Soc. Amatrice alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale ed altri atti consequenziali, verbali di audizione dei due presidenti, di calciatori di entrambe le squadre, dell’arbitro dell’incontro e del video in cui l’arbitro Chimieri è ripreso a discutere con i dirigenti del Poggio San Lorenzo, articoli di stampa e foto del terreno di gioco riportate sul giornale il Messaggero.

Ha rilevato la Procura, a seguito del provvedimento di sospensione della gara, adottato dal Giudice Sportivo Territoriale che la società Amatrice, che in quel momento vinceva per 3 a 1, ha proposto ricorso alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, sostenendo che la sospensione dell’incontro è da addebitarsi alla società di casa che non ha ottemperato alla richiesta dell’arbitro di ridisegnare le linee del campo di gioco, cancellatesi a seguito di un acquazzone e pertanto ne chiedeva la vittoria a tavolino.

La Corte Sportiva, esaminato il ricorso lo ha dichiarato inammissibile, ma avendo visionato, in sede di audizione della ricorrente, il contenuto di un video su di un telefono cellulare, in cui si vede chiaramente che l’arbitro avverte i dirigenti locali di provvedere in merito, altrimenti avrebbe chiuso l’incontro, e che, tale precisazione non veniva riportata nel referto di gara, si disponeva la trasmissione degli atti relativi alla Procura Federale.

L’arbitro, audito durante l’azione inquisitoria, in effetti ha confermato il contenuto del video, precisando anche che dopo l’iniziale richiesta ai dirigenti locali di ripristinare le linee di gioco, avvertendoli che dinanzi ad un rifiuto avrebbe chiuso la gara, si è verificato un ulteriore acquazzone che ha vanificato pertanto la richiesta fatta in precedenza ai dirigenti locali. Ha infine dichiarato l’arbitro che, l’uscita dagli spogliatoi è avvenuta esclusivamente per far apporre ai
dirigenti di entrambe le squadre la firma sul rapportino di fine gara, e che tutto si è svolto senza alcuna contestazione.

La Procura, pertanto, a seguito di quanto riferito dall’arbitro e dalle immagini visionate, ha potuto accertare che sul referto di gara nulla è stato scritto sulle discussioni avute con i dirigenti della squadra di casa, ma esclusivamente la sospensione dell’incontro per impraticabilità del campo di gioco e quindi, per tale condotta, di aver omesso quanto sopra riportato è stato deferito l’arbitro Chimieri Mauro a questo Tribunale Federale Territoriale, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40, punto h del Regolamento AIA.

All’udienza del 18.10.2018, era presente la procura federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché l’avv. Gabriele Guaitoli per il deferito e il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e, per l’effetto, che Mauro Chimieri fosse sanzionato con mesi sei di sospensione. La difesa del deferito deduceva che il video da cui ha avuto origine il procedimento rappresentasse solo un frammento dei fatti e che dopo un primo rifiuto di tracciare le linee, la società di casa avrebbe tentato di farlo ma non era stato possibile a causa dell’impraticabilità del campo e che, per tale motivo, era stato sospeso l’incontro. Rilevando, inoltre, discrasie tra le deposizione dei tesserati del Poggio San Lorenzo e quelle dell’Amatrice, chiedeva il proscioglimento del deferito. L’Organo Tecnico sottolineava, invece, come nel referto fosse indicato tutto il necessario e non fosse stato effettuato supplemento di referto perché non richiesto dal Giudice Sportivo.

Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. L’art. 40 del regolamento AIA, infatti, prescrive al punto h che gli arbitri sono obbligati “ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione”.

Nel caso di specie, il deferito ha del tutto omesso in sede di refertazione la circostanza secondo cui la società Poggio San Lorenzo aveva posto un rifiuto a ripristinare le linee di campo e tale fatto risulta obiettivamente rilevante e assolutamente non omettibile nella stesura del referto di gara. Ciò è bastante a dichiarare la responsabilità disciplinare del sig. Mauro Chimieri per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza, al cui rispetto tutti i tesserati sono tenuti.

Sia il verificarsi del fatto che la sua mancata inclusione nel referto di gara emergono pacifici dall’istruttoria, dalle dichiarazioni del deferito e dalla documentazione depositata dalla Procura; in particolare, nel video allegato si sente chiaramente riferire che l’arbitro aveva “fischiato” e lo stesso direttore di gara dire che “non si gioca … perché lei mi ha detto che non si possono fare le linee, signore” e “signore, io le ho detto se si possono fare le linee e lei mi ha detto no, non si possono fare le linee”. Se poi tale rifiuto di ripristinare le linee del campo fosse stato solo iniziale e se sia stato esso oppure l’impraticabilità del campo ad aver determinato la sospensione dell’incontro, non risultano
essere fatti oggetti del procedimento disciplinare né circostanze compiutamente provate, tanto che la Procura Federale ha contestato solo una refertazione infedele perché incompleta e non perché dolosamente artefatta.

Da ciò deriva anche la quantificazione della sanzione richiesta dalla Procura stessa che questo Tribunale ritiene congrua rispetto alla tipologia ed entità della condotta tenuta dal deferito. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di affermare la responsabilità del deferito per le violazioni lui ascritte condannando il sig. Mauro Chimieri alla sanzione della sospensione per mesi 6 (sei). Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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