Non basta essere "amministratore di sostegno" ed essere l'unico a poter fornire assistenza alla madre per ottenere un avvicinamento a casa secondo la legge 104 del 92. Lo ha stabilito il tribunale amministrativo regionale (Tar) respingendo il ricorso di un finanziere in servizio nella Capitale che era stato nominato, appunto, amministratore di sostegno della mamma dal tribunale di Cassino.
Il ricorso era stato presentato nei confronti del ministero dell'economia e finanze e del comando generale delle Fiamme gialle dopo che la Guardia di Finanza aveva respinto «l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso le sedi di Gaeta, ovvero Formia, al fine di prestare assistenza alla congiunta in precarie condizioni».
Anche per questo, scrivono i magistrati (presidente Roberto Politi, estensore Giuseppe Bianchi, referendario Giuseppe Grauso) «la circostanza della nomina del ricorrente ad amministratore di sostegno della disabile, non costituendo tale incarico presupposto per la concessione dell’assegnazione temporanea in una determinata sede di servizio, né requisito per la concessione del beneficio richiesto, non essendo esso di per sé idoneo a superare la carenza del requisito della posizione organica vacante per il ruolo ed il grado del ricorrente nella sede di destinazione».
Il ricorso è stato dunque respinto, le spese compensate ed è stato disposto di "oscurare" le generalità del finanziere che aveva chiesto di poter assistere la madre.