La sentenza a Frosinone: l'auto usata dal professionista non può essere sottoposta a fermo amministrativo

Accolto il ricorso presentato da un commercialista

La sentenza a Frosinone: l'auto usata dal professionista non può essere sottoposta a fermo amministrativo
di Vincenzo Caramadre
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Giovedì 7 Marzo 2024, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 9 Marzo, 18:06

«L'auto che il professionista utilizza come bene strumentale per l'attività professionale non può essere sottoposta a fermo amministrativo». Lo ha stabilito la Commissione Tributaria di Frosinone con una sentenza del 2020, alla quale è seguita una sentenza di risarcimento del danno al contribuente.

I pronunciamenti nascono dall'opposizione presentata dal dottor Bruno Testa, (tributarista - Commercialista), il quale, vistosi notificare dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone, un fermo amministrativo sulla propria auto, utilizzata esclusivamente per la professione, non ha esitato a far valere le proprie ragioni, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone (ora Corte di Giustizia Tributaria) e poi davanti al tribunale civile di Frosinone.

LA RICOSTRUZIONE

Nel mese di giugno 2018 l'Agenzia notifica al dottor Testa un preavviso di fermo amministrativo sulla propria autovettura, a seguito del ritenuto mancato pagamento di una cartella, per conto della Regione Lazio, che rivendicava il pagamento di una tassa automobilistica pari a 450 euro.

La cartella viene impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria di Roma, che accoglie ricorso, condannando la Regione al pagamento delle spese per 250 euro. In ragione di ciò, il dottor Testa ha contestato, il provvedimento sostenendone che il mezzo "costituiva un indispensabile bene strumentale per l'esercizio della professione". Ma c'è stato, comunque, il fermo amministrativo. Di conseguenza il commercialista ha "evidenziando l'illegittimità di tale provvedimento", comunicando all'Agenzia di Riscossione "di aver preso atto del fermo e di aver bloccato l'autovettura". Il professionista ha comunicato, inoltre, "che per l'esercizio della professione ad horas avrebbe provveduto a dotarsi di analoga autovettura, riservandosi l'azione di risarcimento danni".

Nel 2020 il fermo amministrativo è stato impugnato davanti alla Corte tributaria di Frosinone, dal dottor Testa che si è difeso personalmente, mentre l'Agenzia Riscossione ha affidato la propria difesa ad un professore dell'Università di Napoli. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza 71/20, depositata in data 03/02/2020, ha riconosciuto le ragioni del dottor Testa ed ha annullato il fermo amministrativo, condannando l'Agenzia Entrate di Frosinone alle spese di giudizio, per un totale di 700 euro oltre gli oneri di legge pari 167,20 euro. Successivamente, al passaggio in giudicato della sentenza, il tributarista, difeso dall'avvocato Giuseppe Santopietro (del Foro di Cassino), ha citato in giudizio, per il risarcimento danni, l'Agenzia delle Entrate di Frosinone, che si è costituita in giudizio con lo stesso professionista, effettuando una serie di eccezioni. II Tribunale di Frosinone ha accolto la domanda del dottor Testa, ed ha condannato l'Agenzia delle Entrate, al risarcimento danni e alle spese di giudizio, per un importo complessivo di oltre 13.500 euro.
 

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