Lavoratori ristoranti, bar, hotel, locali notturni e stabilimenti balneari: dal notturno a festivi e straordinari: le novità in manovra

Giovedì 11 Gennaio 2024, 13:20

Il lavoro notturno

Già l’articolo 39-bis del Dl n. 48/2023, per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, prevedeva una simile misura, riferita, però, unicamente a favore dei lavoratori del comparto turistico. Il comma 1, dell’articolo 39-bis, nel far riferimento al lavoro notturno e straordinario, rinvia al Dlgs n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Infatti, detto decreto legislativo:

  • all’articolo 3, fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno
  • all’articolo 4, stabilisce che, in ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro, sei o dodici mesi, non deve superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario
  • all’articolo 5, prevede che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario debba essere contenuto e, in assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo applicabile, richieda il previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Inoltre, è stabilito che il lavoro straordinario debba essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e/o con riposi compensativi.
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