Il Tribunale aveva rigettato 5 dei 6 punti della class action, ora anche quello relativo al rimborso delle partite pregresse, è stato ritenuto inammissibile.
«Ringrazio gli avvocati Fabio Elefante, Antonio Auricchio, Daniele Vecchi e Tiziana Ferrantini, che ci hanno supportato in questa vicenda, e ringrazio tutti quei sindaci e quelle amministrazioni comunali che hanno sempre manifestato solidarietà nei nostri confronti, certi della legittimità del nostro operato, senza il timore di fronteggiare una parte dell’opinione pubblica.»
La Corte ha dichiarato legittima la voce delle partite pregresse, inserita in bolletta a partire dal 2016, sia per gli utenti già attivi nel periodo a cui le partite fanno riferimento, sia per coloro che non erano ancora utenti in quel periodo, poiché «il servizio loro offerto dall’anno 2016 in poi è tale grazie ai costi sopportati dal gestore negli anni pregressi per l’esercizio, la manutenzione, i miglioramenti e gli investimenti eseguiti per il servizio di cui tutti gli utenti indistintamente, siano o meno nuovi, usufruiscono», si legge nell'ordinanza.
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