Professoressa afona demansionata a personale Ata: condannato il ministero dell'Istruzione

Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato il Ministero dell'Istruzione

Professoressa afona demansionata a personale Ata: condannato il ministero dell'Istruzione
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Martedì 5 Ottobre 2021, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 23:53

Professoressa afona demansionata a personale Ata: condannato il ministero dell'Istruzione e docente reintegrata. L'insegnante aveva subìto un demansionamento, da docente a personale Ata, ma si è rivolta all'avvocato e alla fine è stata reintegrata, nella funzione di insegnante in un istituto superiore, dal Tribunale di Napoli Nord che ha condannato il Ministero dell'Istruzione.

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Verifica di idoneità psicofisica

La professoressa, che ha 50 anni ed è di Aversa (Caserta) venne sottoposta a una verifica di idoneità psicofisica, prevista per i dipendenti pubblici, dopo essere stata colpita da un problema di afonia conseguente a un intervento chirurgico.

Gli accertamenti, disposti malgrado la donna non avesse ancora recuperato la voce, si conclusero con un giudizio di «inidoneità» permanente alla funzione di docente.

Il recupero

Un verdetto definitivo malgrado il chirurgo le avesse assicurato che il recupero ci sarebbe stato. Per questo motivo l'insegnante venne destinata ad altre mansioni e, nello specifico, ricollocata nei profili del personale A.T.A., prima di essere messa d'ufficio in aspettativa per infermità. L'insegnante, convinta di essere stata vittima di un'ingiustizia, ga deciso di rivolgersi a un legale, l'avvocato Antonio Rosario De Crescenzo, il quale ha contestato il giudizio di inidoneità della Commissione medica di verifica, ritenendolo «contraddittorio, incoerente ed abnorme alla luce della patologia sofferta dalla sua cliente».

Gli accertamenti

Alla fine, anche sulla base degli accertamenti fatti dal consulente medico nominato dal Giudice del Lavoro Fabiana Colameo, la donna si è vista riconoscere il reintegro alla funzione di docente con la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali e della retribuzione integrale, senza alcuna decurtazione per il periodo di assenza dal lavoro determinato dall'aspettativa che le era stata imposta, durato ben due anni.

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