Gli anticipi di cassa per rimborsi spese, erogati dai datori di lavoro, sono non rientrano nel nuovo regime (come confermato anche con parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro) essendo la tracciabilità comunque garantita dai documenti giustificativi. Mentre al contrario l'indennità di trasferta, che ha una natura mista (risarcitoria e retributiva al di sopra di una certa soglia) deve risultare tracciabile.
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