Spese pazze in Regione,
prescritte accuse contro Dottorini

Spese pazze in Regione, prescritte accuse contro Dottorini
di Enzo Beretta
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Giovedì 14 Novembre 2019, 10:02
PERUGIA - La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti dell’Umbria ha dichiarato «decorsa la prescrizione in relazione al danno erariale invocato» dalla Procura contabile contro l’ex consigliere regionale Oliviero Dottorini al quale era stato richiesto il pagamento di 57 mila euro. Agli atti del fascicolo era finita, tra le altre cose, un’informativa della guardia di finanza nella quale «si evincevano diverse ipotesi di danno erariale nell’ambito dell’utilizzo di contributi pubblici per le spese di funzionamento del gruppo consiliare Italia dei valori - Lista Di Pietro rendicontate con riferimento agli esercizi 2011 e 2012».

Per lo più riferibili a «compensi o rimborsi riconosciuti a collaboratori» del gruppo, alla fattura di una tipografia per cinquemila euro che «risulterebbe falsificata» o all’«acquisto di cialde per macchina da caffè, vino, altri beni e strenne natalizie» vale a dire «spese giudicate non inerenti al funzionamento del gruppo né sotto il profilo della rappresentanza né dei materiali d’ufficio». Un’altra voce di danno - si legge nella sentenza - è rappresentata dalle «somme rimborsate a Dottorini per l’utilizzo della propria autovettura di servizio per trasferte non connesse allo svolgimento di attività del gruppo». Ergo, 57 mila euro (riferiti agli anni 2011 e 2012) «addebitati a titolo di dolo anche in ragione della mancata allegazione dei documenti alla rendicontazione».

Dottorini, rappresentato dall’avvocato Marco Brusco, aveva sin da subito «chiesto la sospensione del giudizio all’esito di quello penale» puntando, in ogni modo, sul fatto che le contestazioni fossero «infondate in quanto le spese sostenute sarebbero espressione delle esigenze istituzionali del gruppo e del ruolo direttivo». «Nel caso di specie - si legge in sentenza - non può assumere rilievo dirimente ai fini del decorso del termine di prescrizione la data di richiesta di rinvio a giudizio penale». E «la declaratoria di prescrizione sull’intero danno invocato rende superflua la disamina dell’altra eccezione preliminare di sospensione del giudizio nonché del merito della vicenda». 
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