Sia il Tribunale di Lucca nel 2015, che la Corte d'appello di Firenze nel 2016, avevano già respinto le richieste di risarcimento. Per la Cassazione, che ha confermato la sentenza di secondo grado, «la valutazione in ordine alla straordinarietà o meno dell'intensità del fenomeno atmosferico costituisce profilo di fatto che non può essere valutato in questo sede, se non per evidenziare che i giudici di merito hanno precisato che non si poteva pretendere il mantenimento di un apparato di uomini e mezzi per fronteggiare un evento rarissimo, se riferito alle straordinarie condizioni del fenomeno».
Quel giorno, infatti, a causa della neve «in Toscana e in quasi tutto il centro-nord tutte le arterie stradali e ferroviarie erano andate in crisi». Per quanto riguarda la nevicata, si rileva che la sua imprevedibilità «riguarda l'eccezionalità e non il fenomeno in sé». Come già rilevato dai giudici d'appello, «data l'estensione della perturbazione, il blocco stradale» preteso dagli automobilisti «avrebbe dovuto essere totale e quindi impossibile a disporsi e mantenersi già soltanto per ragioni evidenti di numero spropositato di persone che avrebbero dovuto provvedervi». Gli automobilisti, oltre a perdere il ricorso, sono stati condannati anche a pagare 3.200 euro di spese legali.
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