Spiagge, tra 7 giorni riaprono gli stabilimenti anche in provincia di Latina: tutte le regole da seguire

Spiagge, tra 7 giorni riaprono gli stabilimenti anche in provincia di Latina: tutte le regole da seguire
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Venerdì 22 Maggio 2020, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 14:50
Tra una settimana, per la precisione il 29 maggio, riaprono gli stabilimenti balneari anche in provincia di Latina. Le attività fervono dopo che la Regione Lazio ha pubblicato l’ordinanza del Presidente con le linee guida per le attività turistico ricreative che si applicheranno agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere con servizi e alle spiagge libere in questa fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Quanto alle spiagge libere i sindaci dei comuni del litorale pontino si stanno attrezzando, ma difficilmente riusciranno a renderle fruibili tra sette giorni e già si parla di uno slittamento alla metà di giugno per mettere in campo i controlli e scongiurare il rischio di assembramenti.

Il sindacato dei balneari ha voluto rilanciare «le informazioni, anticipate durante la seconda videoconferenza, voluta dall’assessore Paolo Orneli con le associazioni dei balneari, per un confronto sui punti critici delle linee guida. L’assessore ha voluto spiegare i passaggi più restrittivi dell’ordinanza appena uscita che indicano, una distanza tra gli ombrelloni, di 10 mq, salvo diverse indicazione dei PUA Comunali. La Regione Lazio altresì, ha voluto allungare a 30 giorni il mantenimento dell’elenco delle presenze, e l’obbligatorietà dell’uso del telo sul lettino. Infine la chiusura delle strutture balneari alle 21.30, esclusi i bar e ristoranti.

Le linee guida allegate all’ordinanza della Regione Lazio: indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

∙ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

∙ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.

∙ Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

∙ Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.

Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

∙ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

∙ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

∙ Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali. I Comuni individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire i camminamenti per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.

∙ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

∙ È vietato utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.

∙ Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.

∙ Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

∙ Le attrezzature come ad esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

∙ Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all’ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.

∙ Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19). Pagina 11 / 32

∙ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

∙ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.

∙ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
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