Angelo Ciancarella
Angelo Ciancarella

Il Tar e i suoi poteri/ La lezione dell’Ilva e i rischi legati al Pnrr

di Angelo Ciancarella
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Lunedì 28 Giugno 2021, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 00:56

La vicenda dell’ex Ilva di Taranto merita una riflessione come fosse una rappresentazione allegorica - e in forma di dramma - dello stato del Paese, dei rapporti fra le istituzioni, del continuo ricorso fratricida ai giudici, della progressiva appropriazione di spazi non propri, da parte di tutti. Che lo spunto per farlo sia arrivato all’indomani della pagella positiva della Commissione europea sul Pnrr italiano e della visita a Roma della presidente Ursula von der Leyen, potrebbe sembrare di buon auspicio. È invece motivo di allarme.

Ben vengano l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Taranto, che aveva deciso di chiudere gli impianti a caldo, e la “riforma” della decisione del Tar di Lecce dello scorso febbraio, con un giudizio rapidissimo del Consiglio di Stato. Ma immaginiamo che una vicenda simile si ripeta per alcune fra le grandi infrastrutture co-finanziate dall’Unione europea.

E dunque, a cantiere aperto un sindaco di un qualunque Comune, preoccupato per la salute dei suoi cittadini, emette un’ordinanza “contingibile e urgente” per impedire la continuazione dei lavori: una vena di amianto fa temere danni irreparabili... Non c’è bisogno di continuare nell’esempio: basti pensare al caso Eternit (per la pericolosità e le conseguenze) e alla Tav Torino-Lione.

Ora torniamo per un attimo all’ordinanza del sindaco di Taranto che è del 27 febbraio 2020, dopo un anno è arrivata la sentenza del Tar e dopo appena quattro mesi la decisione del Consiglio di Stato. In totale sedici mesi.

Si dirà: tempi straordinari per la giustizia italiana. E tuttavia tempi insostenibili per la ricostruzione del Paese e il rispetto delle condizioni europee. Poniamo infatti che il caso ipotizzato prenda avvio nel gennaio 2022: sei mesi di istruttoria per la progettazione, la gara e l’affidamento dei lavori (invece di sei anni: tempo minimo attuale), altri sei mesi per “preparare” l’opposizione del Comune, poi l’ordinanza e, in sedici mesi, Tar e Consiglio di Stato. Magari i lavori non sono mai stati interrotti, ma sicuramente sono stati condizionati dall’incertezza. E sono trascorsi quasi due anni e mezzo. Siamo cioè in pieno 2024, in vista del termine per realizzare il Piano di ripresa. Non è difficile intuire che quel progetto è probabilmente destinato all’insuccesso. 

L’esempio suggerisce alcuni rimedi urgenti, ai quali si può solo accennare. Va anzitutto modificato il quadro giuridico dei rapporti fra pubbliche autorità - necessità ampiamente dimostrata anche dall’emergenza Covid - rendendole partecipi e corresponsabili delle decisioni (senza potere di veto) e perciò non legittimate ad impugnarle. L’ordinanza di Taranto si basa su un articolo del Testo unico delle leggi sanitarie, un Regio decreto del 1934 mai modificato sul punto. Vi si legge: «Il podestà (sic! ora si chiama “sindaco”) è autorizzato a impartire prescrizioni o a provvedere d’ufficio (quando) vapori, gas o altre esalazioni provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica». 

Oggi sono competenti in materia altri e molteplici operatori.

Ma, in base al Testo unico degli enti locali (del 2000), il sindaco resta, in materia sanitaria, un po’ ufficiale di governo un po’ rappresentante della “comunità locale”, magari antagonista del governo. In tali vesti può emettere ordinanze “contingibili e urgenti”, ovviamente sottoponibili al controllo di legittimità. A Taranto l’ordinanza era illegittima, ha sentenziato il Consiglio di Stato. Ma i problemi restano. Ciò che è necessario e urgente deve essere, per definizione, immediato ma provvisorio (lo sono perfino i decreti legge). Poi la competenza (e la responsabilità) deve tornare ai titolari della salute pubblica. Invece un’ordinanza urgente rimane congelata per 16 mesi, e sarebbe nuovamente tornata urgente e operante se, in ipotesi, il Consiglio di Stato avesse confermato la decisione del Tar. Ed un’anomalia.

La giustizia amministrativa resta irrinunciabile, soprattutto finché i poteri pubblici si fanno la guerra tra loro e la politica (parlamentare e di governo) scarica sui giudici, ordinari e amministrativi, quando non penali, la sua incapacità di risolvere i problemi. Ma va profondamente riformata. Esiste un grave problema di confini, di limiti da non superare. Il Tar, chiamato in causa sempre da qualcuno (non agisce d’ufficio), non può sostituirsi alla politica e argomentare a sostegno delle motivazioni dell’ordinanza del sindaco, perfino integrandola con argomenti aggiuntivi per rimediare alla carenza di motivazione. Questo ha fatto il Tar quattro mesi fa, invece di limitarsi, in tre pagine (e magari in tre settimane, anziché in un anno) a dire se l’ordinanza del sindaco fosse o meno legittima. Legittima, non “giusta” (o sbagliata), per quest’ultimo non è un giudizio che spetta al Tar. E del resto, sia pure in modo elegante (poco importa se per carità di casta), lo dice anche il Consiglio di Stato. 

La regola vale anche nel caso opposto, nell’ipotesi che il Tar avesse dichiarato l’ordinanza illegittima per le buone ragioni che l’Italia non può rinunciare a produrre acciaio. Non spetta al Tar dirlo o negarlo, ma alla politica e alle istituzioni. Dovrebbe essere già così, ma va scritto in modo tassativo, anche ammonendo i magistrati che, anziché limitarsi a valutare la congruità e logicità delle motivazioni, mettono il naso nel merito del provvedimento. Ovviamente la prima responsabilità è delle pessime motivazioni di molti atti pubblici, dalle nomine del Csm agli appalti sospetti, spesso scandalosi e meritevoli di essere segnalati alla procura della Repubblica (che peraltro è già informata di suo...). Anche su questo va fatta qualche riflessione, e l’attualità non mancherà di fornirne occasione.

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