Angelo Ciancarella
Angelo Ciancarella

Norme distorte/ Quel segreto istruttorio che comprime i diritti

di Angelo Ciancarella
4 Minuti di Lettura
Giovedì 24 Novembre 2022, 00:38

“Ce lo chiede l’Europa!”. Dal pareggio di bilancio all’equo processo, nulla si sottrae a questa formula scaccia-responsabilità, sempre più simile a una fake news. La riaffermazione, a livello europeo, della presunzione di innocenza di indagati e imputati, e il richiamo ai doveri di comportamento dei pubblici ministeri e delle forze di polizia di tutta l’Unione, sono stati il pretesto per recepire male e applicare peggio una direttiva europea, la 343 del 2016.

La vicenda si è aggravata - a Roma e non solo - nelle ultime settimane: da parte delle forze dell’ordine si arriva a negare l’evidenza di operazioni o incidenti in corso sulla pubblica strada, mentre - ad esempio - si dettagliano in conferenza stampa gli sviluppi di un’indagine sulle attività della ’ndrangheta a Roma, per la quale già nei mesi scorsi erano state disposte misure cautelari ed effettuati sequestri di attività economiche. Le nuove norme - necessarie o meno che fossero - riguardano il rispetto delle persone nel corso del processo, non la segretezza e la pubblicità delle indagini (da tempo ampiamente disciplinate e altrettanto violate). Invece sono state utilizzate per rafforzare un riserbo ipocrita e un potere discrezionale e arbitrario, senza neppure estinguere il “mercato nero” delle notizie. Sono in gioco due punti fondamentali dello Stato di diritto e della democrazia: le garanzie del giusto processo e il controllo dell’opinione pubblica sull’esercizio dei poteri, attraverso la libertà di stampa.

La direttiva europea rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale fra i paesi dell’Unione, con il reciproco riconoscimento delle sentenze e degli atti d’indagine. Ciò presuppone anche «la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale» e livelli di garanzia omogenei nei 27 paesi. La presunzione di innocenza, tuttavia, è già ben presente nella normativa italiana, tanto che in un primo momento i governi hanno ritenuto di non dover fare nulla per adeguarla alla direttiva. Nessuna autorità può definire qualcuno «colpevole» prima di una condanna definitiva: regola scolpita nella Costituzione, scritta nelle leggi e già sanzionata (sulla carta) in caso di violazioni. Nel 2021, a seguito di alcune “criticità” segnalate (senza riferimenti espliciti all’Italia) dalla prima relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, la ministra Cartabia ha temuto una procedura di infrazione sulle «dichiarazioni dell’autorità giudiziaria». Ed è corsa ai ripari commettendo però due errori: ha scambiato la presunta inadeguatezza delle norme con quella dei comportamenti di alcuni magistrati (e anche forze di polizia) e ha redatto un decreto legislativo ad hoc (8 novembre 2021, n. 188) anziché inserire eventuali ritocchi nella riforma dell’ordinamento giudiziario già in discussione e poi approvata (legge 17 giugno 2022, n. 71).

Le relazioni fra procure della Repubblica ed organi di informazione, già disciplinati, ora possono avvenire «esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa», purché «un atto motivato (indichi) le specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

Un giro di vite a una norma finora largamente disapplicata. Il rapporto tra giustizia e informazione non era finora telecomandato e non lo sarà in futuro. Ma, al di là di singoli casi, della professionalità dei pubblici ministeri e della bravura di molti colleghi giornalisti - anche nel saper coltivare rapporti di fiducia reciproca con i magistrati; soprattutto nel saper sollecitare informazioni e non limitarsi a riceverle, e nel saperle incrociare e verificare, anche con gli avvocati – è però vero che in genere è il magistrato a innescare (o a lasciare che avvenga) l’attenzione dei mezzi di informazione su un’indagine. Il faro acceso, quando non degrada nel sostegno al narcisismo di alcuni, adempie al diritto dell’opinione pubblica ad essere informata e a “controllare”, insieme alla stampa, l’esercizio della giustizia “in nome del popolo italiano”.

E protegge le indagini da interferenze politiche e istituzionali, molto più probabili se le inchieste restassero segrete. Non mancano, però, invasioni di campo, deliberate o meno, dell’autorità giudiziaria nella sfera politica e istituzionale. L’occasione da non sprecare dovrebbe perciò riguardare i comportamenti e la professionalità di ognuno. La stampa dovrebbe valorizzare gli strumenti del diritto di accesso agli atti e la facoltà di porre domande circostanziate alla pubblica accusa; e “dimensionare” il rilievo dato alle notizie, in misura crescente con l’avanzare delle fasi processuali e non calante, come invece avviene oggi nella maggior parte dei casi. I magistrati inquirenti dovrebbero trovare un nuovo equilibrio fra riserbo (obbligatorio solo nella fase che precede gli avvisi di garanzia o le misure cautelari) e informazione, rinunciando alle tentazioni di protagonismo e di “innamoramento” delle tesi d’accusa, preoccupandosi semmai di rafforzarne la sostenibilità in giudizio, soprattutto in vista dei nuovi ritmi processuali della riforma Cartabia, solo momentaneamente rinviata. Entrambi dovrebbero rifiutarsi di alimentare, anche involontariamente, il circuito mediatico-giudiziario che ha oggettivamente stravolto la vita di molte persone poi assolte. Una distorsione che, paradossalmente, alimenta i pretesti dei protagonisti di infinite illegalità e corruzioni, spesso rimaste impunite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA