Chi può aderire e gli esclusi
Potranno quindi aderire al concordato preventivo i soggetti con queste caratteristiche:
- persone fisiche o giuridiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Il punteggio di affidabilità fiscale deve essere pari ad almeno 8;
- soggetti che non hanno avere dei debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate, o non devono averli estinti, per importi superiori a 5mila euro. L’importo è comprensivo di interessi e sanzioni (tra i debiti non devono rientrare nemmeno quelli relativi a contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi);
- titolari di partita Iva che hanno aderito al regime forfettario. In questo caso l’attività professionale deve essere esercitata da più di due periodi d’imposta.
Ad essere "escluse" sono le grandi aziende, per le quali è previsto un regime agevolato diverso, chiamato cooperative compliance. Nel caso in cui vengano indicati, all’interno della dichiarazione dei redditi, dei dati non corrispondenti a quelli comunicati per la definizione della proposta al concordato, viene impedito o fermato l'accesso alla misura. Vengono esclusi anche i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o hanno ricevuto delle condanne per dichiarazione fraudolenta, tramite l’uso di fatture o altri documenti per attestare delle operazioni inesistenti.