Cartelle esattoriali, rottamazione quater e ravvedimento speciale: le scadenze della Pace Fiscale

Domenica 19 Marzo 2023, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 22:44

Definizione agevolata delle liti pendenti

La norma consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. La definizione varia in funzione: del grado di giudizio nel quale la lite risulta pendente; della soccombenza dell’Agenzia delle Entrate – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (5 anni), con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno.

Scadenze: 01/04/2023 decorrenza versamento prima rata (rateazione ammessa se l'importo complessivo dovuto è superiore a 1.000 euro); 30/06/2023 presentazione istanza di definizione agevolata E versamento rata unica o prima rata (MAX venti rate trimestrali); 31/07/2023 sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentali, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono entro tale data; 30/09/2023 seconda rata; 20/12/2023 terza rata; 31/03/2024 quarta rata.

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