Bonus 100 euro Irpef: ecco a chi spetta e come ottenerlo. Fuori i dipendenti all'estero

Il bonus 100 è legato all'emergenza Covid
di Roberta Amoruso
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Giovedì 22 Aprile 2021, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 24 Aprile, 15:27

Partiranno dal 23 di aprile i versamenti dell'Inps legati al bonus Irpef da 100 euro che sostituisce il bonus Renzi da 80 euro, rifinanziato anche per il 2021. Si tratta del risultato del taglio del cuneo fiscale che fa scattare un premio in busta paga sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati. A patto che si rispetti un tetto di reddito. Ma vediamo cos’è e a chi spetta.

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COS’È

Il bonus Irpef è un sostegno introdotto all'inizio del 2020 per lavoratori dipendenti – e assimilati – con un reddito inferiore o pari a 40 mila euro annui, in maniera decrescente.

Verrà erogato direttamente in busta paga per un massimo di 1.200 euro nel corso del 2021, sotto la voce di Trattamento integrativo L. 21/2020.

A CHI SPETTA

Oltre ai lavoratori dipendenti, potranno usufruire del bonus coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente. La misura riguarda anche ai lavoratori che stanno percependo le prestazioni economiche a sostegno del reddito, e che quindi non stiano ricevendo una busta paga. Tra i beneficiari, quindi, non ci sono solo e i dipendenti pubblici e privati - purché rientrino nei parametri di reddito previsti dalla legge - ma anche chi è percettore di indennità erogate da parte dell’Inps. Dunque sono inclusi:

-soci lavoratori di cooperative;

-lavoratori in cassa integrazione: con CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario ed assegno di solidarietà;

-collaboratori con contratto a progetto o co.co.co;

-stagisti e tirocinanti;

-percettori di borsa di studio, di assegno o premio per studio; -lavoratori socialmente utili; -sacerdoti; -disoccupati in regime di indennità NaspI;

-disoccupati in regime Dis-coll; -disoccupati agricoli; -lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio; -lavoratori in congedo di paternità.

 

NON È UGUALE PER TUTTI

Come nel caso del bonus Renzi da 80 euro, il bonus varia seconda del reddito lordo percepito. E quindi, più è alto il reddito, minore è il valore del bonus. Per i redditi da 8.174 a 28 mila euro, il bonus è pari e 100 euro mensili (1200 euro annuali) e viene erogato tramite credito d’imposta (creditoIrpef) in busta paga. Invece, coloro che vantano un reddito compreso tra 28 mila euro ai 35 mila euro percepiranno un bonus dai 100 agli 80 euro mensili sotto forma di detrazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente. Infine, per i lavoratori con reddito da 35.001 a 40 mila euro, il bonus decresce da 80 a 0 euro mensili.

QUANDO ARRIVA Il NUOVO PREMIO 2021

È versato direttamente dal datore di lavoro nel caso in cui ci siano dei lavoratori pubblici o privati, e dall’Inps per chi beneficia di altre indennità o prestazioni. In quest'ultimo caso il pagamento scatterà il 23 aprile.

NO AI LAVORATORI ALL'ESTERO

Ma c'è anche un altro bonus, sempre da 100 euro ma una tantum, previsto lo scorso anno dal decreto "crura Italia" per i lavoratori che prestavano la propria attività in sede invece che a distanza. Questa indennità non spetta ai lavoratori all'estero. A spiegarlo è stata l'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello numero 271 del 20 aprile 2021, in cui si chiedeva  se il bonus in oggetto spetta ai dipendenti, residenti in Italia, che prestano l’attività lavorativa all’estero. Ebben, no: è stato chiarito che il sostituto d’imposta italiano non può erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, scrive l’Agenzia delle Entrate, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (cosiddetto «Decreto Cura Italia»), volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e a salvaguardare la forza lavoro. Le disposizioni del citato decreto, con particolare riferimento a quelle di natura fiscale, sono state introdotte in ragione di quanto previsto, in particolar modo, dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno introdotto «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale».

In tale ambito è pertanto da collocarsi il premio di 100 euro che, al ricorrere di determinati presupposti, viene erogato, in esenzione d’imposta, ai titolari di lavoro dipendente che sopportano il disagio di doversi recare presso la propria sede di lavoro muovendosi sul territorio italiano. Perché, la ratio del Cura Italia «è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. Conseguentemente, si è ritenuto che non possano essere destinatari della riportata disposizione i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore hanno prestato la loro attività lavorativa non “in presenza” adottando, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”)». Quindi «il premio di euro 100, previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia, non può essere erogato agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto nel caso di cui trattasi i lavoratori svolgono la propria prestazione all’estero».

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