Bonus 100 euro anche a neogenitori e disoccupati: regole (e requisiti) per ottenerlo

Bonus 100 euro anche a neogenitori e disoccupati: regole (e requisiti) per ottenerlo
di Giusy Franzese
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Martedì 2 Marzo 2021, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 3 Marzo, 15:10

All'inizio erano 80 euro al mese, poi sono diventati cento. E' il famoso "bonus Renzi" che l'ultima legge di Bilancio ha incrementato, alzando il tetto massimo di reddito per averne diritto e  ampliandone la platea. Da questo mese l'Inps lo erogherà anche ai disoccupati che già percepiscono la Naspi (l'indennità di disoccupazione), la Dis-Coll e l'indennità di disoccupazione agricola (DS AGRI). Vi rientra anche la  mobilità ordinaria prevista dal Fondo del Trasporto Aereo; l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo; crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia; indennità di maternità per congedo obbligatorio; congedo obbligatorio del padre; assegno per le attività socialmente utili; indennità di tirocinio.

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Non è necessario fare domanda

Per ottenerlo non bisogna fare nulla, non è necessario presentare alcuna domanda:  sarà l’Inps a erogarlo in maniera automatica, una volta verificati i requisiti, ai disoccupati; stessa cosa farà per i lavoratori dipendenti il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta.  L’importo, che al massimo è di 100 euro al mese (quindi 1.200 euro all'anno), decresce all’aumentare del reddito e non concorre alla formazione del reddito stesso ai fini Irpef. 

Per ottenere il bonus massimo (100 euro) non bisogna superare  28mila euro di reddito annuo; alla fascia di reddito compresa tra 28mila a 35mila euro sono erogati 80 euro; il bonus poi decresce nella soglia di reddito compresa tra 35mila e  40mila euro. Non rientra nel calcolo del reddito complessivo quello  dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Si  tiene conto invece  della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia (articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010) e della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati.

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Hanno diritto al bonus  i lavoratori  dipendenti e quelli che percepiscono redditi assimilati al  lavoro dipendente appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori soci delle cooperative; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; collaboratori coordinati e continuativi; lavoratori socialmente utili. Il trattamento integrativo spetta anche a chi percepisce  indennità e compensi  a carico di terzi dai lavoratori dipendenti e alle remunerazioni dei sacerdoti. E come già detto adesso anche ai percettori di Naspi, Dis-coll, dell'assegno di mobilità del trasporto aereo, dell'indennità di maternità per congedo obbligatorio e congedo obbligatorio del padre, dell'assegno di tirocinio.

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Niente bonus a professionisti e autonomi

Il bonus non spetta ai titolari di redditi professionali e, in ogni caso, ai redditi prodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o di impresa. Per quanto riguarda l'integrazione all'assegno di maternità, l'Inps precisa che non ne hanno diritto le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre), in quanto non si tratta di redditi dipendenti o assimilati. Stessa esclusione per le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite Iva. 

Sono  esclusi dal bonus  i titolari dei redditi da pensione e  tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali. Ovvero  il reddito di cittadinanza; gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare; l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato); le indennità COVID-19 ; il pagamento anticipato dell’indennità Naspi; l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni; il Premio alla Nascita; l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè); il bonus baby-sitting.

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L'allarme conguaglio

Con l'innalzamento della soglia di reddito però ora c'è un rischio in più: per tutti coloro che superano il tetto di 28.000 euro, pur rimanendo all'interno dei 40.000, il bonus non viene considerato un  credito d’imposta, ma una detrazione dal reddito complessivo.  Il datore di lavoro calcola la soglia di reddito sulla base di quanto erogato in busta paga,  non essendo a conoscenza di eventuali altri redditi, compresi quelli anche "virtuali" ai soli fini Irpef di altri immobili. E così a fine anno, in sede di conguaglio, molti lavoratori rischiano di ricevere una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la richiesta di restituzione del bonus. Secondo i calcoli della Uil, che ha lanciato l'allarme, sarebbero in questa condizione di rischio circa un milione e mezzo di lavoratori dipendenti. A meno che il governo Draghi e il Parlamento non introducano dei correttivi.  «Ci fu assicurato che sarebbero stati introdotti tutti gli accorgimenti legislativi per evitare questo rischio. Oggi, in presenza di questa eventualità chiediamo al governo ed al parlamento di introdurre tutti i correttivi volti a salvaguardare l’efficacia di questo intervento anche in vista della più complessiva, annunciata, riforma fiscale»afferma il segretario confederale Uil Domenico Proietti.

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