Equitalia, più tempo per pagare le rate. Rottamazione, chi salta la scadenza torna al vecchio piano

Equitalia, più tempo per pagare le rate. Rottamazione, chi salta la scadenza torna al vecchio piano
di Umberto Mancini
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Lunedì 13 Marzo 2017, 00:03 - Ultimo aggiornamento: 15 Marzo, 10:15
Rottamare senza ansia si può. La legge, o meglio il decreto 193, che regola l’operazione più imponente per il fisco in termini di recupero di gettito, ovvero la definizione agevolata voluta dal governo, insieme alla direttiva dell’Agenzia delle entrate e alle indicazioni di Equitalia, forniscono un’exit strategy per coloro che non riusciranno a pagare il proprio debito (il primo step è, come noto, a luglio 2017) anche dopo la sforbiciata della rottamazione. Niente timori quindi. Perché l’«operazione flessibilità», così la definiscono nel quartier generale di Equitalia, dovrebbe portare complessivamente oltre 4 miliardi nel biennio 2017-2018 nelle casse dello Stato. Permettendo a centinaia di migliaia di famiglie, imprese e commercianti di «fare pace» e mettersi in regola con l’erario.

L’operazione - gestita dal direttore di Equitalia Servizi di Riscossione, Adelfio Moretti e guidata da l’ad Ernesto Maria Ruffini - semplifica la vita già molto difficile del contribuente visto che, in quattro mesi, c’è stato un vero boom della rottamazione con oltre 410 mila domande. 

IL PERCORSO
Le norme prevedono che chi aveva piani di rateizzazione in corso alla data del 24 ottobre 2016 debba aver pagato le rate del proprio piano fino a dicembre 2016. E questo per avere «diritto» alla definizione agevolata dei propri debiti. Una recente circolare di Equitalia, che il Messaggero ha visionato, prende in considerazione anche il caso di chi ha piani di rateizzazione attivati dopo il 24 ottobre 2016.

In sostanza: chi decide di rottamare e ha un piano di rate in essere al 24 ottobre, deve pagare le rate di novembre e dicembre 2016, mentre le mensilità che scadono nel 2017, a seguito della presentazione della richiesta di rottamazione - fino alla scadenza della prima di luglio della definizione agevolata - sono di fatto sospese. Equitalia, come previsto dalla legge 225, dovrà inviare una risposta (entro il 31 maggio, ma un nuovo provvedimento legislativo potrebbe posticipare al 15 giugno) al contribuente, in cui indicare due cose: che l’istanza presentata contiene debiti rottamabili (totalmente o in parte, dipende dai tributi); quanto il contribuente debba a seguito della richiesta di definizione agevolata. La lettera quindi conterrà uno o più bollettini di pagamento con l’indicazione precompilata della scadenza, sulla scia della scelta compiuta dal contribuente che può pagare in un’unica rata (luglio 2017) o in più mensilità, fino ad un massimo di 5 (ultima a settembre 2018).

Ma che succede se il contribuente - che ha un piano di rateazione – fatti i suoi conti, valutasse di non essere in grado di rispettare le rate della rottamazione, a partire dalla prima, fissata dalla legge a luglio 2017? Nel caso abbia rispettato i pagamenti fino a dicembre 2016, spiega Equitalia, il contribuente avrà la possibilità di tornare al suo precedente piano di rateazione, a partire dal mese di luglio 2017. In questo caso gli saranno riconteggiate - nella prosecuzione del piano - le 6 rate (quelle da gennaio a giugno 2017) che non ha versato, in quanto aveva aderito alla definizione agevolata
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ALTRO CASO
E se invece, il contribuente avesse attivato un piano di rateazione del proprio debito dopo il 24 ottobre 2016? Anche per questa seconda tipologia, Equitalia prevede che nel caso i contribuenti abbiano un piano attivo al momento della presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata, e, ricevuta comunicazione in risposta alla richiesta di rottamazione non fossero poi in grado di poter pagare gli importi richiesti dalla loro definizione agevolata, potranno riprendere il precedente piano di rateazione, insomma, l’exit strategy. Piano che, come detto, dovrà essere attivo al momento della presentazione della definizione agevolata.

E quindi, ad esempio, chi ha attivato un piano di rateizzazione a novembre 2016 e decide di aderire alla rottamazione ad aprile 2017 (è stato presentato un emendamento per portare il termine ultimo dal 31 marzo al 21 aprile), potrà farlo, ma non deve aver lasciato scadere 5 rate (come previsto dalle norme che regolano la riscossione tradizionale) pena la revoca del piano stesso. E se il piano era stato revocato, non potrà riaprirne un altro, nel caso non rispettasse la prima rata della rottamazione (luglio 2017). In questo caso il debito non potrà essere rateizzato, ma deve essere pagato in un’unica soluzione.
 
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