La guerra dei rifiuti segna un punto per l’Auri, perdono le società che gestiscono il servizio nel sub ambito 2 e il tratto di penna del Tar (sentenza numero 141) che indica come inammissibile il ricorso è una vittoria (indiretta) degli utenti del servizio che potevano rischiare un ritocco delle bollette della Tari. Magari con un conguaglio, ma sempre di rincari si tratta.
Le società che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il sub Ambito 2, cioè l’area del Perugino(Perugia, Corciano, Assisi, Todi, Marsciano, Magione, Bastia e Assisi, giusto per dare un’idea di città e dimensioni del territorio interessato che copre 24 Comuni) avevano deciso, affidandosi all’avvocato Pasquale Cristiano, di bussare alla porta del Tar perché contestavano le delibere dell’Auri(l’Autorità regionale d’ambito per i servizi di idrico e rifiuti)che aveva approvato (lo ha fatto l’assemblea dei sindaci) i Piani economici finanziari, Pef in sigla. Il primo anno di riferimento è il 2021, ma ci sono ricorsi gemelli anche per altri due anni successivi. E quindi il rischio bollette poteva avere importi ancora maggiori.
Il ricorso, per farla semplice, contesta il fatto che non siano sti riconosciuti dei costi, nel validare i piani economici e finanziari. Un buco nei conti delle imprese, a leggere la sentenza del Tribunale amministrativi, di 4milioni di euro. In particolare secondo Gest Srl, Gesenu Spa e Trasimeno Servizi Ambientali Spa che hanno presentato il ricorso, l’inserimento di quei costi nei piani economici e finanziari «era funzionale a consentire il mantenimento dell’equilibrio del Pef, le ricorrenti deducono che la sottrazione e l’espunzione di tali costi dal Pef 2021 sarebbe avvenuta senza alcuna valutazione circa il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario in relazione alla gestione 2021...».
Per i giudici del Tar (presidente Pierfrancesco Ungari, collegio Daniela Carrarelli e Davide De Grazia)il ricorso è inammissibile perché le società che hanno fatto ricorso non dovevano impugnare non tanto la delibera dell’Auri, ma quella dell’ Arera, cioè la società di regolazione del settore.
Il dato è pesante, farà giurisprudenza anche sugli altri ricorso e le delibere impugnate e porta a fare due conti su quanto poteva ricadere sule bollette per un possibile conguaglio in caso di accoglimento del ricorso da parte della giustizia amministrativa.