La decisione dell'Autorità garante per la protezione dei dati
Non essendoci una delibera dell'assemblea, l'Autorità garante per la protezione dei dati ha ritenuto che il trattamento dei dati personali effettuato nel condominio in questione fosse da considerarsi illegittimo. Come chiarito dal Garante della privacy, la delibera rappresenta infatti il presupposto necessario per l'ammissibilità del trattamento realizzato in ambito condominiale. Con tale atto, oltre ad autorizzare l'iniziativa e a diventare titolari del trattamento, i condomini sono chiamati a definirne le caratteristiche, come i tempi di conservazione delle immagini e l'individuazione dei soggetti autorizzati a visionarle. In mancanza di tale atto, però, come già detto la responsabilità connessa all'installazione dell'impianto ricade interamente sull'amministratore. Motivo per cui, in questo caso specifico, è arrivata la condanna dell'amministratore al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.