Non sarebbero censurabili nemmeno «le disposizioni volte a garantire una pronta riattivazionè del servizio, attraverso il rientro anticipato dei lavoratori».
In più, per i magistrati amministrativi, non è irragionevole la decisione «di introdurre misure idonee a consentire, anche nel caso di scioperi della durata di quattro ore, la pronta riattivazione del servizio al termine dell'astensione». Per i giudici, la delibera impugnata è legittima, in quanto la Commissione di garanzia sugli scioperi «tenendo in opportuna considerazione i diversi e contrastanti interessi costituzionalmente rilevanti, ha individuato misure adeguate a consentire l'esercizio del diritto di astensione dal lavoro garantendo al contempo il concreto rispetto della libertà di circolazione degli individui e dell'incolumità dell'utenza».
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