Autonomia differenziata, il Ddl Calderoli cosa è e cosa prevede

Oggi in Senato si voterà il Ddl promosso dal ministro Calderoli sull'autonomia differenziata. Dopo alla Camera per il voto finale

Autonomia differenziata, oggi il voto in Senato
di Monica De Chiari
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Martedì 23 Gennaio 2024, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio, 00:02

Uno dei cavalli di battaglia della Lega arriva oggi in Senato, si tratta dell’autonomia differenziata. Il Ddl Calderoli dopo il voto finale di Palazzo Madama passerà alla Camera. La legge messa a punto dal ministro leghista per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, vuole dare attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione ai sensi del quale - sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata - possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario, che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia in 23 materie. Si va dalla Salute all'Istruzione, dallo Sport all'Ambiente, passando per Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero. Le funzioni autonome potranno però essere attribuite solo dopo aver determinato i Lep, i 'Livelli essenziali delle prestazioni', il punto del disegno di legge più contestato. Si tratta di andare a stabilire il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Inoltre, per evitare squilibri economici fra le regioni che aderiscono all'autonomia e quelle che non lo fanno, il disegno di legge pensa a misure perequative. Sui tempi: la procedura per l'intesa fra Stato e regione dovrà durare almeno 5 mesi, inclusi i 60 giorni concessi alle Camere per l'esame delle richieste. Le intese potranno durare fino a 10 anni rinnovate o terminate prima, con un preavviso di almeno 12 mesi. Il Ddl completo vede 11 articoli in totale. 

Cosa prevede 

L’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso sia volto a definire i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Nel secondo articolo viene normato il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. Viene previsto che sia la Regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Nel terzo articolo viene indicata la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, permettendo al governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi. 

L’articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. L’articolo 5 prevede l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l’individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento. L’articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, insieme alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

L’articolo 7 regola la durata delle intese tra Stato e regioni, in un periodo non superiore a dieci anni. Si prevede il rinnovo dell’intesa alla scadenza, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. L’articolo 8 prevede altre procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all’attuazione dell’intesa. ’articolo 9 ("Clausole finanziarie") mette nero su bianco la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all’attuazione della legge. Nei commi dell'articolo si sottolinea la necessità di invarianza dell’entità e della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all’attuazione dei Lep, nonché la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Il punto 10 è relativo a "Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale". Qui si stabilisce che siano previste misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse. La normativa è poi finalizzata ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell’attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) relativa alla riforma del quadro fiscale subnazionale. L'ultimo articolo, l'undicesimo, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del governo. Con l'esecutivo a cui vengono riconosciuti poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, ad esempio per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

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