I chiarimenti delle Entrate
L'ultima circolare numero 6 dell’8 marzo scorso, pubblicata sul portale istituzionale dell'Agenzia, fornisce chiarimenti sui casi in cui si può richiedere l’annullamento e sulla procedura da seguire.
I casi presi in esame sono i seguenti:
- quando la cessione è stata accettata per errore del cessionario, che voleva rifiutarla;
- se il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata tramite l’apposita piattaforma.
L'Agenzia chiarisce che può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati, i quali dovranno richiedere il rifiuto secondo le istruzioni fornite. Il rifiuto può essere chiesto esclusivamente in questi casi:
- se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito o scelta per l’utilizzo in compensazione attraverso il modello F24. Questa modalità di fruizione può essere revocata attraverso l’apposita funzione della piattaforma dell’Agenzia;
- se la cessione riguarda crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità. In tal caso sarà ridotto il plafond del soggetto.