Gli accordi di esodo
Affinché l’isopensione sia applicabile è innanzitutto necessario un accordo sottoscritto tra l’impresa e le organizzazioni sindacali più rappresentative al suo interno: il lavoratore è comunque libero di aderire o meno allo scivolo pensionistico. L’accordo – che può essere concluso anche a seguito di una procedura di licenziamento collettivo - deve indicare sempre il numero di lavoratori in esubero e il termine entro cui il programma di esodo deve concludersi. Una volta sottoscritto, l’accordo deve essere poi presentato dal datore di lavoro all’INPS che dovrà valutarlo. Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, l’Istituto lo convalida, l’accordo acquista efficacia e i lavoratori aderenti possono lasciare il lavoro secondo i tempi e le modalità definite dall’accordo stesso. L’assegno di isopensione, comunque corrisposto dall’Inps, avrà decorrenza dal primo giorno utile del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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