A seguito della decisione di alcuniPaesi di imporre restrizioni all'accesso di passeggeri provenienti dall'Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l'espansione della epidemia Covid19 - si legge nella nota - l'Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, fornisce le informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta «forza maggiore». «I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone
che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell'epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo - si legge - hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore; non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 del Regolamento del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA