Mutui, affitti, colf, baby sitter, ristrutturazioni, vacanze, bici, Rem: in tutto 15 bonus, guida alle scadenze

Il reddito di moltissime famiglie è stato colpito dall'emergenza coronavirus
di Roberta Amoruso
21 Minuti di Lettura
Mercoledì 27 Maggio 2020, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 7 Dicembre, 15:30

Mutui, affitti e bollette, colf e baby sitter, vacanze e bici, spesa e reddito di emergenza: ecco le scadenze e come funzionano i 15 bonus per le famiglie. Sono 15 i bonus e agli aiuti chiave varati finora dal governo dall’inizio della crisi. La dote più importante è contenuta del Decreto rilancio appena approvato. Qualche ritocco è ancora possibile, soprattutto sulle risorse disponibili, e alcuni ingranaggi vanno ancora oleati. Ma la macchina è partita ormai per tutti gli strumenti messi in campo per alleggerire l’impatto della crisi. E ci sono delle scadenze precise. Vediamo come funzionano.

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BONUS BABY SITTER
Il bonus baby sitter, da richiedere sul sito dell’Inps, è stato prorogato anche per il mese di maggio, passa da 600 a 1.200 euro ed è esteso a servizi educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia (per aprile e maggio). Passa, invece, da 1.000 a 2.000 euro per medici, infermieri e operatori sanitari. In attesa della nuova circolare Inps con le novità, già ora si può fare domanda non essendoci modifiche per i requisiti richiesti. Chi ha già fatto domanda per la prima tranche da 600 euro, a breve potrà fare domanda per la seconda tranche. Il sito dell'Inps non è ancora aggiornato per accogliere la richiesta per gli altri 600 euro. Si dovrà aspettare i primi giorni di giugno.

Il bonus spetta a chi dal 5 marzo al 31 luglio i dipendenti del settore privato, con figli fino a 12 anni (o più grandi se con handicap grave), possono avere 30 giorni di congedo invece dei precedenti 15, sempre indennizzati al 50% e con contribuzione figurativa a fini previdenziali. Ma, in attesa di chiarimenti, al momento è invariato il comma 4 dell’articolo 23, secondo cui il congedo è riconosciuto «alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni». Il totale doveva essere portato a 30 giorni.

Chi invece ha più di un figlio che non supera i 12 anni può presentare la domanda bonus baby sitter 2020 per tutti i figli che ne hanno diritto ma per un importo non superiore a 1.200 o 2.000 euro in totale, indicando un importo parziale per ciascun minore. Se, ad esempio, il beneficio viene richiesto per 2 figli, il genitore deve indicare 2 importi parziali che, sommati, non devono superare 1.200 o 2.000 euro. Un altro dettaglio è da chiarire: il costo lordo per un’ora di lavoro resa in regime di Libretto di famiglia non potrà essere inferiore a 10 euro lordi, equivalenti a otto euro netti perché decurtati di contributi INPS (pari a 1,65 euro, premio Inail pari ad euro 0,25, oneri gestionali pari ad euro 0,10). Il che vuol dire che la baby-sitter troverà sul suo conto corrente al massimo 480 per ognuna delle due tranche se la famiglia ha utilizzato per intero a suo favore il bonus (caricato dall’Inps in questo caso attraverso il libretto di famiglia, una sorta di portafoglio virtuale).

Il bonus baby sitter è cumulabile con il bonus asilo nido 2020, ma solo per l’acquisto di servizi di baby sitting. L’Inps lo aveva già chiarito attraverso il Messaggio n. 1447 del 01-04-2020, che fornisce delle precisazioni relative all’erogazione del beneficio a sostegno del pagamento delle rette per gli asili nido durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia a causa dell’emergenza da COVID-19. Dato che l’erogazione dell’agevolazione avviene in base all’effettivo sostenimento da parte del genitore richiedente del pagamento per il sevizio, che dipende dal contratto stipulato con la scuola e deve essere versato per tutto l’anno scolastico, in rate mensili o in un’unica soluzione, indipendentemente dall’effettiva frequenza del minore, continuerà ad essere erogato anche nel periodo di chiusura degli asili per Coronavirus, per il quale è possibile richiedere il bonus baby sitter.

Le due prestazioni non sono incompatibili, pertanto possono beneficiare del bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting anche i genitori che usufruiscono del contributo per la frequenza dell’asilo nido. Diverso è il caso in cui l’indennità venga utilizzata per l’iscrizione dei figli a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In questo caso, infatti, non è compatibile con il bonus asili nido.

A proposito dell'utilizzo del bonus, la norma, precisa l'Inps nella circolare del 27 maggio,
«ha previsto inoltre che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia».

BICI E MOBILITÀ
Il bonus mobilità è pari al 60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette tradizionali, elettriche e altri mezzi come hoverboard, segway e mono wheel e per l’uso di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, esclusi quelli con auto. Richiedibile una sola volta da maggiorenni che risiedono in Comuni e Città metropolitane con più di 50mila abitanti fino al 31 dicembre 2020. È previsto anche rimborso degli abbonamenti bus, metro e treni: rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamento non usufruita, purché acquistato fino al 10 marzo 2020 e in corso di validità nei mesi di stop per l’emergenza. Valido per i servizi di trasporto pubblico con qualsiasi modalità di trasporto (ferro, gomma o via acqua).

Come si richiede? Il buono mobilità può essere fruito attraverso una specifica applicazione web o piattaforma in via di predisposizione e accessibile, anche dal sito istituzionale del ministero dell’Ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Nella prima fase (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) è previsto il rimborso al beneficiario. Dunque, per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo alla richiesta da presentare mediante l’applicazione web. Si può acquistare anche sul web, purché si conservi la fattura.

Nella seconda fase (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web) è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica si dovrà indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che da acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Chi lo può chiedere? I maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (con riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019 ) e nei comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L’elenco dei Comuni (anche al di sotto dei 50.000 abitanti) appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui siti istituzionali.

Cosa si può acquistare? Biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita; handbike (cioè bici che si muovono usando le braccia) nuove o usate; veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Sembra quindi che gli abbonamenti a servizi di bike sharing e di condivisione dei monopattini elettrici possano essere pagati usando il bonus, anche se non è chiaro la modalità (e la quota che si può risparmiare). Ma attenzione, perché le risorse sono limitate (120 milioni di euro), c’è già stata un’impennata di acquisti di biciclette, e si rischia di rimanere a secco.

SOSPENSIONE BOLLETTE LUCE E GAS
Grazie al Decreto Rilancio arriva il taglio sulle bollette di luce e gas che, nel rispetto dei requisiti, riguarda non solo le famiglie, ma pure le piccole e medie imprese. Nel dettaglio le famiglie, a patto di avere l’Isee aggiornato, possono accedere al bonus sulle utenze a patto che l’Indicatore della situazione economica equivalente non superi la soglia di 8.265 euro. Indipendentemente dall’Isee, lo sconto famiglie su luce e gas è concesso pure in presenza di soggetti affetti da gravi patologie, così come hanno accesso al bonus pure le famiglie numerose, con minimo 4 figli a carico, ma a patto in questo caso che l’Isee non superi i 20 mila euro.

Per le famiglie che già accedono agli sconti, il 29 aprile scorso l’ARERA ha reso noto che c’è la proroga sui rinnovi. Nel dettaglio, per tutti i bonus sociali in scadenza nel periodo dall’1 marzo al 31 maggio del 2020, ci sarà tempo per il rinnovo fino al 31 luglio 2020. E questo perché i bonus sociali luce e gas hanno una durata di 12 mesi, dopodiché, mantenendo i requisiti di accesso agli sconti statali, bisogna ripresentare la domanda con i moduli che si possono scaricare da questo link per il gas, da questo link per la luce, e da questo link per il bonus idrico.

BONUS COLF
Arriva anche il sostegno per colf e badanti finora escluse. Per ottenere l’indennità destinate alle lavoratrici domestiche che avevano al 23 febbraio rapporti di lavoro superiori a 10 ore la settimana bisognerà dichiarare di non aver usufruito di altre indennità previste dal decreto Cura Italia e di non essere titolari di altra tipologia di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di pensione o del reddito di ultima istanza. Lo chiarisce l’Inps in un messaggio pubblicato oggi sull’indennità per i lavoratori domestici prevista dal decreto Rilancio. il bonus vale per i mesi di aprile e maggio e ammonta a 500 euro al mese che saranno erogati in un’unica soluzione. «L’indennità è destinata ai lavoratori domestici non conviventi col datore di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali», chiarisce l’Inps.

L’accesso alla domanda on line di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it. L’utente è quindi indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi Inps. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso del Pin o dello Spid, la carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Chi non è in possesso del Pin lo può richiedere sul sito. La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) sempre comunque che si sia in possesso del Pin. Inoltre si può fare domanda attraverso i patronati. Il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica fino alla fine dell’emergenza sanitaria.

Il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte per il pagamento della indennità, selezionando tra codice Iban per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato. Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. A quel punto, l’Inps procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni rese dagli utenti. L’inosservanza, avverte l’Inps, comporterà l’improcedibilità della domanda e, nel caso in cui sia già stato emesso il provvedimento e il relativo pagamento, la revoca/decadenza del beneficio, con recupero dell’eventuale indebito in caso di dichiarazioni false o mendaci.

CONGEDI STRAORDINARI
I lavoratori dipendenti, genitori con figli di età non superiore ai 12 anni, il diritto di fruire di un congedo della durata massima (frazionabile) di trenta giorni (dal 5 marzo al 31 luglio), con riconoscimento di un’indennità pari al 50% dello stipendio. In aggiunta, al genitore lavoratore di figli minori di anni 16, che non possa contare sul supporto di un altro genitore non lavoratore o destinatario di analoghi benefici, è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle attività educative, senza percepire alcuna indennità ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e con divieto di licenziamento. Nessun limite di età è previsto per le famiglie con figli disabili. Inoltre, sono previste dodici giornate di permessi (ex legge 104) retribuiti da utilizzare nei mesi di maggio e giugno 2020.

ECOBONUS E SISMABONUS
Di diversa natura, ma comunque un sostegno per le famiglie (è rivolta a condomini, persone fisiche e Istituti autonomi case popolari, Iacp)oltre che una misura di rilancio dell’economia, sono l’ecobonus e sisma-bonus, incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, previsti dall’articolo 119. In particolare, la disposizione in esame introduce una detrazione pari al 110% delle spese effettuate per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le spese agevolate sono quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Quindi i lavori devono essere deliberati e conclusi entro la fine del 2021. Ma il governo sta già pensando a estendere questa scadenza anche al 2022.

L’agevolazione è ripartita in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura (secondo quanto previsto dall’articolo 121 dello stesso “Decreto Rilancio”), di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

 


MUTUI
La sospensione delle rate del mutuo non è una novità per la legge bancaria italiana. Con il diffondersi dell’epidemia di Covid-19 e la evidente difficoltà economica in cui si sono trovate famiglie e imprese italiane, che è stata oggetto di importanti integrazioni in seguito all’emergenza coronavirus, a partire dal marzo del 2020.

Così il decreto Legge “Cura Italia” n.9 del 2 marzo 2020 prima, e successivamente il n. 18 del 17 marzo 2020, hanno previsto: l’accesso alla moratoria a chi avesse subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; l’estensione dei benefici del Fondo di solidarietà per un tempo di 9 mesi alla categoria dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti; l’accesso al Fondo senza presentazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione (utilizzando il Fondo Gasparrini). La conversione in legge del Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari della moratoria.

Possono adesso accedere alla sospensione quattro categorie prima escluse, e precisamente: chi ha un mutuo del valore fino a 400mila euro (non più fino a 250mila euro; chi ha ottenuto il mutuo ricorrendo ad aiuti pubblici, in particolare al Fondo di garanzia prima casa; chi ha un mutuo in ammortamento da meno di un anno, ma avrà tempo per richiederla solo fino al 17 dicembre;ditte individuali e artigiani, anche in questo caso con validità solo fino al 17 dicembre Meglio affrettarsi, perché i tempi per ottenere la sospensione non sono brevi e i passaggi sono tanti.

Precisamente, la banca ha fino a 10 giorni di tempo per inoltrare la domanda per l’istruttoria di Consap, questa a sua volta prenderà massimo 15 giorni e altri 5 giorni previsti per informare il titolare del mutuo sull’esito della richiesta. Di fatto l’attivazione della moratoria da parte degli istituti di credito prende dai 30 ai 40 giorni lavorativi, ma la moratoria ha effetto dalla data dell’invio della richiesta.  Per quanto riguarda invece gli aiuti per sostenre il canone di affitto, sono previsti da singoli dandi comunali, Per il Comune di Roma il bando è scaduto il 18 maggio, ma non è detto che che non ce ne sarà uno nuovo.

REDDITO DI EMERGENZA
ià partite anche le domande per il Reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà. Le richieste dovranno essere presentate all’ente di previdenza esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Ma si può fare anche attraverso i patronati. Il nuovo Rem si potrà chiedere, come ha spiegato l’Inps, fino a fine giugno, solo per via telematica, ed è rivolto ai nuclei con Isee fino a 15mila euro che non abbiano accesso ad altri sussidi, che potranno avere, in due tranche, fino a 800 euro.

La somma sarà erogata in due tranche. Beneficiano del reddito di emergenza i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell’emergenza epidemiologica, individuati secondo determinati requisiti personali, reddituali e patrimoniali. Le domande per il Rem devono essere presentate all’Inpe entro giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari a 400 euro, variabili in base al nucleo familiare.

Chi non può fare domanda? Chi ha all’interno del proprio nucleo familiare hanno una persona che beneficia del reddito di cittadinanza; oppure chi ha all’interno del proprio nucleo familiare hanno una persona che riceve una pensione, ad esclusione di quelle di invalidità; i detenuti o ricoverati in strutture a carico dello stato; coloro che all’interno del proprio nucleo familiare hanno un beneficiario di una misura contenuta all’interno del Decreto Cura Italia (come ad esempio il bonus 600 euro);coloro che all’interno del proprio nucleo familiare hanno una persona con un contratto di lavoro dipendente e una retribuzione media superiore a quella del reddito di emergenza.

SMART WORKING CON FIGLI
È prevista ora anche l’estensione dello smart working. Smart working anche in assenza di accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino ai 14 anni di età, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. E possibilità di usare strumenti informatici nella disponibilità del dipendente se non forniti dal datore di lavoro.

BONUS SPESA
Con il Decreto Rilancio sono arrivate nuove risorse anche per le famiglie in difficoltà a fare la spesa. Come funziona il buono spesa e dove si può spendere? Va ricordato che è il Comune di residenza, in particolare l’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune, a dover indentificare tra i nuclei più esposti all’emergenza Covid-19, i beneficiari e il relativo contributo, con priorità per quelli che non ricevono già alcun sostegno pubblico. Il cittadino deve comunque fare domanda ma alla fine è il Comune che individua i criteri per assegnare il buono alle famiglie più bisognose in base ai dati di reddito in suo possesso.

Le modalità di erogazione sono perciò decise in autonomia dal Comune di residenza (che quindi possono differire da Comune a Comune). Per sapere come fare domanda, se si è tra i beneficiari e le modalità di ritiro, bisogna fare riferimento a ciò che viene indicato sul sito ufficiale del proprio Comune. Come funzionano? Si tratta di buoni utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità e sono spendibili solamente negli esercizi commerciali individuati da ciascun Comune e pubblicati sui rispettivi siti. Il comune può anche decidere in autonomia di non erogare il buono spesa, ma di provvedere alla consegna direttamente dei generi alimentari alle famiglie che ne hanno diritto.

Vengono erogati secondo diverse modalità e in modo differente da Comune a Comune. Possono essere ad esempio elettronici, cartacei, o tramite satispay. Meglio quindi di controllare sui siti dei propri Comuni le modalità di erogazione e di spesa: spesso viene fornito anche l’elenco dei punti vendita presso cui è possibile spendere ciascuna tipologia di buono. A Roma, per esempio, chi ha diritto ai buoni spesa, può scegliere se scaricare l’applicazione dedicata e caricare i buoni oppure attendere a casa la distribuzione dei buoni cartacei. Sul sito del Comune si possono trovare gli elenchi degli esercenti convenzionati dove è possibile utilizzare i “buoni spesa Roma” sia in formato cartaceo sia in formato elettronico e degli esercenti convenzionati dove è possibile utilizzare i “buoni spesa Roma” in formato elettronico.

BONUS VACANZE. Credito d’imposta a favore delle famiglie con un Isee non superiore a 40mila per il pagamento del servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive nel territorio nazionale. Il bonus è utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, in favore di un solo componente del nucleo familiare, nel limite massimo di 500 euro (300 euro per i nuclei familiari di due persone e 150 euro per una sola persona). Il credito è fruibile nella misura dell’80% come sconto e del 20% come detrazione. Come funziona? Non serve fare domanda. Il bonus consiste, per l’80%, in uno sconto applicato direttamente dalla struttura ricettiva, come alberghi, B&B, campeggi, agriturismi.

Per questa quota, quindi, lo sconto è direttamente sulla fattura. Poi sarà la struttura a poter cedere il suo credito ai fornitori privati, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, immediatamente. Il restante 20% del bonus, invece, viene recuperato attraverso una detrazione fiscale sulla dichiarazione del redditi dell’anno fiscale 2020, ovvero quella che viene effettuata nel 2021. Il pagamento deve essere attestato attraverso fattura elettronica o documento commerciale e deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario del credito. Per ricevere il bonus, quindi, non bisogna compilare una domanda ma semplicemente effettuare i pagamenti nella struttura fornendo il codice fiscale. La spesa deve essere effettuata in un’unica soluzione e per i servizi offerti da una sola impresa. Quindi, per esempio, un solo albergo e pagando la quota tutta insieme. Il bonus non si può applicare per le prenotazioni effettuate attraverso piattaforme o portali telematici, fatta eccezione per le agenzie di viaggio e i tour operator.

In appendice sono da annoverare anche la Cig e il Bonus Autonomi, come sostegno ai lavoratori, e le agevolazioni per il Fisco introdotte dall’Agenzia delle entrate, tra sospensioni di cartelle e scadenze rinviate, tra le misure che possono interessare anche le famiglie.

CIG
A proposito della Cig, il 26 maggio l’Inps ha aggiunto alcuni chiarimenti. I datori di lavoro che non hanno fatto ancora domanda per la cassa integrazione con causale Covid ma hanno sospeso i lavoratori tra il 23 febbraio e il 30 aprile devono presentare domanda entro il 31 maggio per evitare penalizzazioni. Se si va oltre il 31 maggio sarà considerata solo una settimana di cassa prima del giorno della presentazione della domanda. Il decreto Rilancio ha modificato, poi, i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario.

L’articolo 68 del decreto Rilancio ha inserito all’articolo 19 del decreto Cura Italia il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Si introduce poi «una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime».

«Si precisa - scrive l’Inps - che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale «COVID-19 nazionale» per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020). In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione».

BONUS AUTONOMI E STAGIONALI
Quanto agli autonomi, l’indennità per gli autonomi sarà automatica e sempre di 600 euro per la mensilità di aprile, mentre la terza mensilità salirà a 1000 euro ma per i più danneggiati. Ma attenzione, per avere in automativo la tranche di aprile, bisognerà aver fatto domanda già per marzo. L’Inps ha fatto sapere di aver completato le operazioni di pagamento della seconda rata (aprile) delle indennità di 600 euro a favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori e degli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, come previsto dal dl rilancio. Completate anche le operazioni di pagamento a favore degli operai a tempo determinato dell’agricoltura, con seconda rata dell’indennità fissata dalla legge nella misura di 500 euro.

Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, il decreto Rilancio Italia ha previsto l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità a tutti coloro che nel 2019 hanno avuto almeno 7 giornate assicurate e un reddito inferiore a 35.000 euro e ha introdotto, oltre alla seconda rata (aprile), anche una terza rata di pari importo (600 euro) per il mese di maggio. Sul piano procedurale, per questi lavoratori, il decreto-legge ha stabilito che il diritto alla seconda e terza rata dell’indennità sia subordinato alla verifica dell’assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un trattamento pensionistico al 19 maggio scorso. Pertanto, l’Istituto è tenuto a processare i predetti controlli anche per le domande pervenute ad aprile e, successivamente, potrà disporre i relativi pagamenti della seconda e terza rata.

STOP AGLI ADEMPIMENTI FISCALI
Infine, il Fisco. Cosa fare con rate scadute della rottamazione o con cartelle e avvisi da pagare? L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha appena pubblicato un vademecum sul proprio sito internet (www.agenziaentrateriscossione.gov.it.) con le risposte alle domande più frequenti (Faq) in merito alle nuove misure in favore dei contribuenti introdotte in materia di riscossione dal Decreto Rilancio.

Il provvedimento, in particolare, prevede la sospensione fino al 31 agosto dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre. Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni. Novità anche per i pagamenti della Pubblica Amministrazione. Vediamo nel dettaglio:

SOSPESE NOTIFICHE E VERSAMENTI DI CARTELLE E AVVISI
In particolare il nuovo provvedimento differisce al 31 agosto (prima era il 31 maggio) il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo, che resteranno sospesi – anche in questo caso - fino al 31 agosto 2020 (prima era il 31 maggio). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Resta valida la possibilità di richiedere una rateizzazione, ma la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2020.

STOP A PIGNORAMENTI GIÀ AVVIATI SU STIPENDI E PENSIONI
Tra le novità c’è anche la sospensione dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e non sono rimborsabili le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

LA “ROTTAMAZIONE” SI PUÒ PAGARE ENTRO IL 10 DICEMBRE
Il Decreto dispone una maggiore flessibilità per i versamenti delle rate previste per l’anno 2020 della “rottamazione-ter” (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del “saldo e stralcio” (marzo e luglio) che, se non eseguiti alle relative scadenze, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni. La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra 8 marzo e 31 agosto 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Ma cc’è anche una dilazione per le rottamazioni decadute.

CREDITI PA, PAGAMENTI OLTRE 5 MILA EURO SENZA VERIFICHE
Infine, nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento, eventualità che secondo la norma ordinaria determina il blocco dell’accredito.

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