Voluntary disclosure, novità ma (forse) ancora poco appeal

Voluntary disclosure, novità ma (forse) ancora poco appeal
di Stefano Loconte*
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Martedì 8 Luglio 2014, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 25 Agosto, 16:15
Licenziato dalla Commissione Finanze di Montecitorio il nuovo testo della voluntary disclosure che ora andrà all’esame del Parlamento. Qualche novità, ma ancora qualche ombra e dubbi da dissipare.



La prima importante novità è rappresentata dall’introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio con una specifica previsione di non punibilità per quei soggetti che aderiranno alla procedura di collaborazione volontaria.



Rimangono invariate le caratteristiche principali della procedura quali la possibilità di aderire entro il 30 settembre 2015 (in relazione a violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013), la preclusione nel caso in cui le violazioni siano state già constatate ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività oggetto di disclosure, il versamento in un’unica soluzione delle somme dovute.



Sarà sempre necessario fornire all’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione per la ricostruzione delle attività detenute all’estero con l’obbligo in capo al contribuente di certificare al professionista che lo assiste la veridicità dei documenti utilizzati per la disclosure.



Di un certo interesse sembra essere, in relazione alla determinazione dei periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento (e cioè dei periodi rispetto ai quali deve essere fornita la documentazione), il venire meno, al ricorrere di determinate condizioni, del raddoppio dei termini previsto dal Decreto Legge 78/2009 nel caso di detenzione delle attività in Stati a fiscalità privilegiata (anche se non è chiaro con succeda con riferimento all’ipotesi del raddoppio dei termini derivante da fattispecie avente rilevanza penale).



Per evitare aggravi di costi e duplicazioni di imposta in capo ai contribuenti è stato specificato che ai fini della procedura di collaborazione volontaria la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di disclosure si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.



Oltre ai reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione viene esclusa la punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA (rispettivamente articoli 4, 5, 10-bis e 10-ter del Decreto Legislativo 74/2000). È aumentata la riduzione dalla metà fino ad un quarto per le pene in caso di dichiarazioni fraudolente di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo Decreto. L’esclusione della punibilità e la diminuzione della pena operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i tali delitti.



Peggiorato il trattamento riservato ai conti sino ai 2 milioni. È stata, infatti, elevata dal 20 al 27% l’aliquota applicabile ai cosiddetti “conti-pocket”. Nei casi in cui l’ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate, su istanza del contribuente, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando la predetta aliquota del 27 per cento.



Le sanzioni verranno irrogate nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, all’istanza di collaborazione volontaria. In tutti gli altri casi la sanzione verrà determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.



Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, irap, iva e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.



Inoltre, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo monitoraggio nei casi di detenzione di investimenti all’estero (o di attività estere di natura finanziaria) in un paradiso fiscale è fissata al 3 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l’Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo. La stipula dell’accordo sterilizzerebbe anche il raddoppio delle sanzioni previsto dal Decreto Legge 78/2009.



Da ultimo non hanno trovato conferma le previsioni normative relative alla particolare procedura del “ravvedimento speciale per l’integrazione degli imponibili”. Nel testo approvato dalla Commissione Finanze è stata prevista una procedura sostanzialmente analoga alla voluntary disclosure per quei contribuenti che non hanno commesso violazioni degli obblighi di monitoraggio.



Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners.
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