Dalla nuova versione dell’autoriciclaggio una spinta per la voluntary disclosure

Dalla nuova versione dell’autoriciclaggio una spinta per la voluntary disclosure
di Stefano Loconte*
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Venerdì 3 Ottobre 2014, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 11 Novembre, 14:54
Il governo modifica l’autoriciclaggio e molto probabilmente spiana la strada alla voluntary disclosure.



Potrebbe essere interpretato in questa ottica l’emendamento governativo al disegno di legge n. 2247/C (il disegno di legge che contiene le norme sulla voluntary disclosure).



Come noto, l’iter normativo della procedura di emersione volontaria era frenato dalla presenza di due differenti versioni delle norme sull’autoriciclaggio. Una contenuta nello stesso disegno di legge n. 2247/C e l’altra nel disegno di legge del 29 agosto 2014 concernente le "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti". L’iniziativa governativa sembra, quindi, intenzionata a porre definitivamente fine a questa anomalia accelerando, quindi, sia sul versante dell’autoriciclaggio sia su quello della voluntary disclosure che appare sempre più necessaria alla luce del comportamento degli istituti di credito e degli intermediari finanziari esteri (richieste di “regolarità” dei capitali depositati, stop ai trasferimenti e ai prelievi).



In questo senso va sicuramente letta anche la precisazione fornita dallo stesso Ministero della Giustizia che ha chiarito come la formulazione delle nuove norme incriminatrici relative all’autoriciclaggio abbiano tenuto conto delle istanze complessivamente emerse nel dibattito parlamentare sul rientro dei capitali dall’estero e che tale formulazione sia sì diversa da quella contenuta nel disegno di legge del 29 agosto ma che non se ne discosta nella struttura.



Attraverso l’aggiunta dell’articolo 648-ter1 al codice penale, vengono introdotte nel nostro ordinamento due distinte fattispecie di autoriciclaggio che attribuiscono rilevanza penale alla condotta di chi dopo aver commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità per finalità economiche o finanziarie in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa (condotte ad oggi rientranti nell’ambito del factum non punibile).



Come detto in precedenza, con l’emendamento al disegno di legge n. 2247/C, vengono introdotte due distinte fattispecie di autoriciclaggio.



La prima prevede la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 Euro, per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, punito con reclusione pari o superiore a cinque anni, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.



La seconda punisce con la reclusione da uno a quattro anni la medesima condotta prevista dal comma 1 se posta in essere in relazione a delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.



Di fondamentale importanza appare la precisazione che riguarda le condotte d mero godimento (per esempio l’acquisto di gioielli, di auto di lusso o di natanti). Tali condotte, infatti, non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa. In questo modo si intende evitare il rischio di duplicazione della punizione a fronte di fatti che non presentano autonomo disvalore.



Sarà considerata, invece, una circostanza aggravante l’aver commesso il fatto nell’esercizio di una attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale mentre si qualificherà come una specifica diminuente premiale (con lo scopo di incentivare condotte collaborative) l’essersi efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione, di trasferimento o di impiego dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.



L’auspicio è che l’ultima “versione” dell’autoriciclaggio possa essere quella definitiva e di conseguenza si possa finalmente accelerare l’iter normativo delle disposizioni sul rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero che assume maggior appeal proprio perché i contribuenti potrebbero ricorrere alla disclosure per evitare di incorrere nel reato di autoriciclaggio.



Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners.
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