Voluntary disclosure, l'erba del vicino è sempre più verde?

Voluntary disclosure, l'erba del vicino è sempre più verde?
di Stefano Loconte*
3 Minuti di Lettura
Giovedì 26 Giugno 2014, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 9 Luglio, 16:14
In attesa della conclusione dei lavori parlamentari che, si auspica, dovrebbero concludersi con la introduzione nel nostro ordinamento della procedura di emersione dei capitali detenuti illecitamente all’estero e del “sommerso” detenuto in Italia e ben consci del fatto che si potrebbe trattare davvero dell’ultima spiaggia per chi intende regolarizzare la propria posizione usufruendo di premialità (quali la riduzione delle sanzioni e le esimenti penali), può essere opportuna una breve analisi delle modalità applicative dei programmi di emersione dei capitali esteri attuate in alcuni Paesi che hanno già fatto proprie le raccomandazioni degli organismi internazionali in primis quelle dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).



In linea di massima gli obiettivi perseguiti dai diversi Governi sono il ricavo di un extra-gettito fiscale e l’inasprimento della battaglia contro i paradisi fiscali dando un forte segnale di legalità al mondo finanziario mondiale.



Negli Stati Uniti, ad esempio, per chi opta per la disclosure per redditi non dichiarati derivanti da conti correnti esteri sono assicurati profili premiali per quel che riguarda le implicazioni penali connesse all’emersione, ma occorrerà versare per intero le imposte evase oltre gli interessi. Inoltre le sanzioni di natura tributaria vengono ridotte dal 50% (misura ordinariamente applicata) al 20% delle imposte evase.



L’ Offshore Voluntary Disclosure Program è essenzialmente una procedura amministrativa, che non può avvenire in forma anonima, finalizzata alla riduzione delle sanzioni connesse alla mancata o irregolare compilazione del modulo equivalente al nostro quadro RW e la condizione per accedere al programma è rappresentata dal pagamento di tutte le imposte, in qualunque modo connesse agli investimenti esteri, secondo una logica che può essere considerata simile al nostro ravvedimento operoso.



Il Regno Unito ha optato per regimi di disclosure (New Disclosure Opportunity) caratterizzati dalla riduzione delle sanzioni amministrative al 10% (solitamente vanno dal 30% al 100% delle imposte dovute) e dalla non applicazione delle sanzioni penali.



L’esperienza inglese, a differenza di quella italiana, non colpisce il capitale ma il reddito proveniente da investimenti effettuati all’estero e mai dichiarati all’Amministrazione finanziaria.



Per beneficiare del regime premiale, l’Amministrazione finanziaria inglese (HMRC) ha richiesto ai soggetti interessati la presentazione di una dichiarazione completa non solo dei profitti collegati ai capitali e alle attività detenute all’estero, ma di tutti i redditi non oggetto di regolare dichiarazione.



In Germania sono stati adottati vari programmi di disclosure (Tax Amnesty Disclosure Act) ai quali si poteva aderire anche solo parzialmente. Oggi è possibile aderire, beneficiando della non applicazione delle sanzioni tributarie, solo comunicando tutte le tipologie di redditi detenuti all’estero e non dichiarati. In caso di evasione che superi la soglia dei 50.000,00 euro (soglia penalmente rilevante), il contribuente ha la possibilità di evitare il procedimento penale pagando un ulteriore 5% delle imposte evase.



In Francia la regolarizzazione delle attività e dei patrimoni detenuti all’estero è disposta in via amministrativa (Regularisation des avoirs à l’etranger). È stata prevista l’applicazione delle sanzioni tributarie (normalmente intorno al 40%) nella misura ridotta che va dal 15% al 30% delle imposte evase e la non applicazione delle sanzioni penali. Nel caso di non rimpatrio del capitale è stata introdotta un’ulteriore sanzione che varia tra l’1,5% e il 3% del capitale detenuto illegalmente all’estero.



Appare evidente come questi Paesi abbiano adottato discipline di “emersione” che presentano caratteri molto più rigidi e punitivi nei confronti degli evasori rispetto a quelle che parrebbero essere le intenzioni del Governo italiano. Si ripropone, quindi, l’annoso dilemma legato alla voluntary disclosure: seguire una linea più severa indice di una Amministrazione finanziaria non disposta a scendere a compromessi con gli evasori oppure prediligere una impostazione che faciliti il rientro dei capitali con un maggiore beneficio per le casse dell'erario?



Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners.
© RIPRODUZIONE RISERVATA