Condannato per violenza sessuale, il Tar: «Non può essere espulso perché aspetta un figlio»

Il Tar dell'Umbria
di Egle Priolo
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Sabato 13 Febbraio 2021, 12:49

PERUGIA - Una condanna per violenza sessuale e la questura di Perugia dice no al rinnovo del suo permesso di soggiorno. Ma l'uomo, in Italia da anni, fa ricorso al Tar e vince: la sua pratica deve essere rivista.

È una storia complicata quella che arriva dal tribunale amministrativo dell'Umbria, in cui la fedina penale di un uomo di origini straniere va in conflitto con la sua attuale situazione familiare, con una compagna e convivente incinta, in attesa di suo figlio. Il ricorrente, infatti, come ricostruiscono i giudici, è in Italia dal 2012 e ha ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che però non è stato rinnovato dopo la sua ultima richiesta, con il provvedimento della questura impugnato dal'l'avvocato Silvia Vinti. Il legale ha infatti sostenuto che l'uomo abbia adesso uno stabile legame con una donna, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, in attesa del loro primo figlio. L'uomo, nel ricorso, si è difeso parlando di eccesso di potere, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, ma soprattutto di «eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo – riassumono i giudici amministrativi nella sentenza -, in quanto la Questura di Perugia ha omesso di comunicare l’intenzione di procedere al diniego, così privando il ricorrente della possibilità di partecipare al procedimento e, quindi, di fornire all’Autorità gli elementi necessari ad una corretta e complessiva valutazione della vicenda che, se compiutamente conosciuta, avrebbe indotto la stessa Questura a considerazioni e conclusioni con ogni probabilità diverse da quelle invece adottate. (Il ricorrente), inoltre, avrebbe potuto portare a conoscenza della Questura la propria situazione familiare, equiparabile all’esito di un ricongiungimento familiare».
Il ministero dell’Interno e la questura di Perugia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando, in particolare, la natura ostativa del reato per il quale l'uomo è stato condannato, motivando e spiegando il diniego al rinnovo proprio con la sentenza di condanna per violenza sessuale e con le due misure di prevenzione adottate.
Ma il Tar (presidente Raffaele Potenza, con Enrico Mattei e Daniela Carrarelli) ha ribadito come la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che laddove ricorra una causa di esclusione del rilascio del permesso di soggiorno «nessuna rilevanza può assumere il presunto positivo inserimento sociale del richiedente, in considerazione della valutazione negativa già operata dal legislatore e del carattere vincolato del provvedimento di rigetto; unica eccezione sussiste in presenza di legami familiari con soggetti residenti in Italia, e in tal caso l'Amministrazione deve effettuare una valutazione comparativa tra l'interesse alla sicurezza pubblica e quello alla tutela dei rapporti familiari dello straniero».
È per questo motivo il collegio ha accolto l’istanza cautelare al fine del riesame della posizione dell'uomo: «Il ricorso deve trovare accoglimento – chiudono i giudici amministrativi -, con conseguente annullamento del provvedimento gravato ai fini del riesame da parte della competente Amministrazione». Spese compensate e ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
Quindi adesso la questura dovrà rivedere la posizione dell'uomo, tenendo in considerazione la sua situazione familiare, oltre ai suoi precedenti penali, comunque pesanti.

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