Insegnanti di sostegno, la rabbia degli abilitati all'estero: «Rischiamo il lavoro, i nostri titoli non vengono riconosciuti»

Per gli insegnanti di sostegno abilitati all'estero il riconoscimento dovrebbe avvenire entro 4 mesi ma il ministero tace da due anni e fioccano i ricorsi al Tar

Insegnanti di sostegno, la rabbia degli abilitati all'estero: «Rischiamo il lavoro, i nostri titoli non vengono riconosciuti»
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Giovedì 29 Febbraio 2024, 20:41

«Siamo formati e preparati, ma i nostri titoli non vengono riconosciuti. Per un anno ci hanno anche impedito di lavorare a scuola, questa situazione è insostenibile». È il grido degli insegnanti di sostegno abilitati all'estero che da due anni sono in attesa di veder riconosciuto il proprio titolo per poter insegnare nella scuola italiana.

Un riconoscimento che, secondo le leggi comunitarie ed italiane ( L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE), dovrebbe avvenire entro 4 mesi dalla presentazione della domanda e che invece al momento appare impossibile da ottenere perché il ministero non risponde alle domande presentate. Tanto che negli ultimi due anni sono fioccati centinaia di ricorsi al Tar, tutti conclusi con sentenze che hanno riconosciuto l’inadempimento del MIUR e la conseguente condanna per lo stesso a valutare i titoli entro un tempo fissato. 

«Il ministero ignora anche le sentenze del Tar»

«Il copione è sempre lo stesso: gli insegnanti di sostegno abilitati all'estero presentano la domanda di riconoscimento del proprio titolo estero ma non ottengono alcuna risposta. La procedura rimane bloccata ben oltre i termini previsti dalla legge» spiega F.G., anche lei tra le fila degli insegnanti in attesa di riconoscimento dell'abilitazione estera dal 2022. «Una situazione paradossale, anche perché riguarda solo gli insegnanti di sostegno, mentre per i docenti delle altre materie abilitati all'estero i titoli vengono regolarmente riconosciuti». 

A questi docenti non resta che la strada del ricorso al Tar. «Ma anche questa non basta: il Ministero ignora anche le sentenze del Tar» dice la docente «Ci sono sentenze del 2022 in cui i giudici ordinavano entro 90 giorni al ministero di pronunciarsi sul riconoscimento del titolo, ma il riconoscimento non è mai arrivato».

In quasi tutti i casi il Tar ha riconosciuto anche l'obbligo al ministero di corrispondere il pagamento delle spese legali per circa 1000 euro a ricorrente. 

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Lasciati un anno senza lavoro

Fino al 2021 le norme consentivano ai docenti di lavorare anche "in attesa di riconoscimento del titolo", ma dal 2022 le regole sono cambiate: chi non ha il riconoscimento del titolo estero non è idoneo a insegnare. Il risultato sono centinaia di insegnanti di sostegno, specializzati e spesso con anni di esperienza alle spalle, che di fatto sono rimasti esclusi dal lavoro nel 2022 / 2023 e, dopo essere stati riammessi per l'anno 2023/2024, ora rischiano nuovamente di restare a casa il prossimo anno scolastico.

Insegnanti di cui la scuola italiana ha bisogno, come dimostrano i dati delle cattedre di sostegno vuote, soprattutto al nord Italia: secondo le stime pubblicate dalla rivista Tuttoscuola il concorso docenti di sostegno 2024 riuscirà a coprire solo il 24% dei posti in gara (3.466 su 14.627).  

L'avvicendamento tra governi non ha cambiato le cose. Anche quest'anno infatti per le graduatorie GPS 2024/2026 la bozza del decreto (che è circolato in via informale, ma non è ancora diventato legge) all'art 7 prevederebbe ancora l'esclusione dalle graduatorie di chi ha un titolo estero non ancora riconosciuto in Italia.

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Le ultime sentenze

Tra le ultime sentenze sul tema ci sono diverse pronunce del Tar del Lazio che il 26 e il 27 febbraio 2024 che hanno accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero in vari procedimenti riguardanti le domanda di riconoscimento dei titolo sul sostegno conseguiti all’estero. 

Anche in questi casi, come in tutti quelli precedenti, il Tar ha esplicitamente richiamato all'obbligo da parte del ministero “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero" (un obbligo che era già stato rilevato dal Giudice d'appello sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022).  

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