A chi si applicano
L’incremento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps. Sono coinvolti i trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a Irpef, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’Inps per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’Inpos.
Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.