NIENTE CONDANNE O DIMISSIONI
Chi richiede l'Assegno di inclusione, inoltre non deve essere stato nei dieci anni precedenti sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, o a condanne definitive. Non ha neppure diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.