Superbonus fino al 2025 nelle aree del terremoto. In Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sarà possibile cumulare i contributi

Previsto un plafond da un miliardo di euro. Castelli: «Meloni tutela la ricostruzione»

Superbonus fino al 2025 nelle aree del terremoto. In Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sarà possibile cumulare i contributi
di Stefano Dascoli
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Sabato 24 Febbraio 2024, 00:10

Dalla scure del governo sul superbonus edilizio si salvano i territori del Centro Italia, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal terremoto nel 2009 e nel 2016. È l’unica “concessione” dopo che il Mef, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha di fatto puntato i piedi chiudendo i rubinetti al prossimo 31 dicembre e negando qualsiasi tentativo di ulteriore proroga anche, per esempio, nei confronti dei nuclei familiari meno abbienti. Discorso diverso per il terremoto. Dopo la recente approvazione in Senato, infatti, è stata convertita in legge la norma che consente ancora, senza modifiche o limiti, di cumulare il contributo per la ricostruzione e il superbonus per la riparazione dei danni causati dal terremoto. Il tutto fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, resiste anche la possibilità di continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta. 

LO SCOPO

L’obiettivo della decisione, a cui hanno lavorato molto i senatori abruzzesi di FdI Guido Liris ed Etel Sigismondi, è quello di facilitare e accelerare i processi di rinascita dopo i terremoti. Soddisfatto, ovviamente, il commissario per la ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli, che incassa un gran risultato: «Una notizia importante, che conferma l’impegno del governo e del Parlamento nel sostegno alla ricostruzione.
L’ennesima dimostrazione della sensibilità del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha ritenuto, nella riforma del superbonus, di mantenere la misura in modo specifico per i territori del Cratere 2016.

In questi mesi abbiamo fatto sì che la norma potesse essere pienamente operativa, grazie ai protocolli di intesa con gli istituti di credito (coinvolti, per ora, Intesa Sanpaolo, Mps e Bper, ndr) che hanno reso disponibile un plafond di un miliardo di euro, e l’ottimizzazione delle linee guida in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate». L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione della misura: la detrazione al 110%, per tutte le tipologie di edifici residenziali e in misura piena fino al 2025, spetta solo per gli interventi sugli edifici resi inagibili dai terremoti, per la quota di spesa non coperta dal contributo pubblico di ricostruzione o in alternativa al contributo stesso, con i tetti delle spese ammissibili aumentati del 50%.

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LA RIFLESSIONE

Castelli sollecita anche una riflessione sulle coperture assicurative in occasione delle catastrofi naturali. I contribuenti del Cratere sismico che hanno ottenuto dei vantaggi fiscali per lavori di ristrutturazione iniziati dopo l’entrata in vigore della norma, infatti, devono, entro un anno dal completamento di questi lavori, stipulare una polizza che copra i danni causati da disastri naturali o catastrofi. In questo senso arriveranno ulteriori indicazioni attraverso un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro delle Imprese e del Made in Italy. «Mutualizzare il rischio - dice Castelli - è la modalità principale per affrontare la fragilità sismica, ma anche idrogeologica, del nostro territorio. Il ruolo che possono giocare le compagnie di assicurazione definisce un altro ambito di preziosa collaborazione tra pubblico e privato». 

LE MISURE

Quanto al resto del superbonus, il doppio passaggio alle Camere ha chiuso definitivamente il cerchio sulla misura: per tutelare le famiglie economicamente più fragili e consentire la conclusione dei cantieri superbonus, che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, viene riconosciuto uno specifico contributo a chi ha un reddito non superiore a 15 mila euro per le spese sostenute dal primo gennaio a 31 ottobre 2024. È anche prevista la cosiddetta sanatoria: non devono essere restituite le somme che risultano negli stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui, a causa del mancato completamento degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche.

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