Rete unica Tim-Cdp-Open Fiber, ​ecco il piano segreto

Rete unica Tim-Cdp-Open Fiber, ecco il piano segreto
di Rosario Dimito
28 Minuti di Lettura
Venerdì 24 Giugno 2022, 23:59 - Ultimo aggiornamento: 13 Luglio, 17:27

Un percorso accelerato ad ostacoli, da compiere di corsa. Per arrivare alla rete unica di cui si parla almeno dal 2006 con il piano Rovati, Tim, Cdp, Open Fiber, Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (Mam), Teemo BidCo S.à r.l. (Kkr) devono stringere i tempi al massimo, considerando anche il periodo estivo (ferragosto compreso). Il progetto dovrebbe essere deliberato dall’assemblea di Tim entro il 31 dicembre prossimo. Questa deadline è scadenzata nella tabella di marcia concordata il 31 maggio nel Protocollo di intesa (Mou) fra Cdp Equity (CDPE), Open Fiber, Macquarie Infrastructure (Mam), Teemo (Kkr) e Tim.

Il documento, di cui Il Messaggero è venuto in possesso ed è in grado di rivelare in esclusiva, è di 12 articoli, più allegati: oggetto; obiettivi struttura e perimetro della potenziale operazione; processo e tempistica; valutazione; attività preliminari e impegni delle parti – esclusiva; interlocuzioni con le autorità; rapporti con gli azionisti; condizioni; riservatezza; comunicazioni e costi; natura del presente protocollo; legge applicabile - foro esclusivo. Obiettivo: l’integrazione delle reti primarie e secondarie in fibra e rame «in un assetto coerente con i vincoli regolatori in essere, mediante la creazione di un operatore unitario non verticalmente integrato», che può «generare significative efficienze e risparmi di costi per l’operatore, con benefici per tutti gli stakeholder». E inoltre «consentire di accelerare, con effetti virtuosi, il disegno di diffusione della rete in fibra ottica nell’intero territorio nazionale (urbano ed extraurbano)» la cui attuazione «è suscettibile di generare valore incluse importanti sinergie».

Questo accordo è light nel senso che «non ha in alcun modo a oggetto limitazioni all’iniziativa individuale di alcuna delle Parti». L’operazione si articolerà «in una modalità da concordare in conformità ai seguenti principi: separazione delle attività wholesale di TIM come attraverso un’operazione societaria da definire (ad esempio, conferimento, scissione), ad esito della quale la stessa TIM potrà focalizzare in via prioritaria le proprie attività nei servizi di telecomunicazione e trasmissione di dati retail (business-to-business e business-to-consumer), anche grazie al deconsolidamento del ramo infrastrutturale; assegnazione o attribuzione ad una società per azioni di nuova costituzione(NetCo) del ramo d’azienda relativo alla gestione della Rete TIM e delle attività wholesale incluso il 58% in FIbercop, la quota in Sparkle, alcune attività di Telsy, la partecipazione nelle attività del Polo Strategico Nazionale (PSN)». 

Ecco il Protocollo di intesa nella versione integrale.


PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
CDP Equity S.p.A.
Open Fiber S.p.A.
Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited
Teemo BidCo S.à r.l.
e
TIM S.p.A.

INDICE
 
1 OGGETTO 7
2 OBIETTIVI, STRUTTURA E PERIMETRO DELLA POTENZIALE OPERAZIONE 8
3 PROCESSO E TEMPISTICA 10
4 VALUTAZIONE 14
5 ATTIVITÀ PRELIMINARI E IMPEGNI DELLE PARTI – ESCLUSIVA 15
6 INTERLOCUZIONI CON LE AUTORITÀ 16
7 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 18
8 CONDIZIONI 18
9 RISERVATEZZA 18
10 COMUNICAZIONI E COSTI 19
11 NATURA DEL PRESENTE PROTOCOLLO 20
12 LEGGE APPLICABILE - FORO ESCLUSIVO 20
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
CDP Equity S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Marco 21/A, capitale sociale sottoscritto e versato pari a €2.890.583.470,00, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano: 07532930968, società a socio unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDPE”);
Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, capitale sociale sottoscritto e versato pari a €250.000.000,00, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09320630966, società a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A. (“Open Fiber”);
Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, per conto di uno o più fondi o entità assistiti o gestiti dalla stessa o da suoi affiliati (in qualità di portfolio manager o manager) e i rilevanti equity co-investors (“Fondi MAM” e ciascuno un “Fondo MAM”) con sede legale in Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, Londra EC2Y9HD (Regno Unito), numero d’iscrizione al Registro Imprese del Regno Unito: 03976881 (“MAM”);
Teemo BidCo S.à r.l., veicolo societario controllato da fondi gestiti o assistiti da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., costituito ed esistente ai sensi della legge del Granducato del Lussemburgo, con sede legale in 2, rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo, iscritto presso il Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al numero 244930 (“Teemo”);
E
TIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, capitale sociale sottoscritto e versato pari a €11.677.002.855,10, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano: 00488410010 (“TIM” e, unitamente a CDPE, Open Fiber, MAM, e Teemo, le “Parti” e, ciascuna di esse, una "Parte").
PREMESSE
A. CDPE, tramite Open Fiber Holdings S.p.A. (“Open Fiber Holdings”), è l’azionista di maggioranza di Open Fiber, che gestisce una rete in fibra ottica con tecnologia Fiber-to-the-Home (FTTH) (di sua proprietà) e una rete in concessione di proprietà di Infratel Italia S.p.A. nelle c.d. Aree Bianche. In particolare, CDPE possiede il 60% del capitale sociale di Open Fiber Holdings, che a sua volta possiede il 100% del capitale sociale di Open Fiber. Il restante 40% del capitale sociale di Open Fiber Holdings è posseduto da Fibre Network Holdings S.à.r.l., veicolo societario indirettamente controllato dai Fondi MAM.
B. TIM possiede e gestisce una rete in rame e fibra ottica costituita: (i) dalla rete di accesso primaria servente i cabinet di marciapiede e i collegamenti ultra-broadband dei clienti finali (la “Rete Primaria TIM”); e (ii) dalla rete di accesso secondaria, sia in rame, sia in fibra ottica, che si estende dai cabinet di marciapiede alle singole unità immobiliari (la “Rete Secondaria TIM” e, assieme alla Rete Primaria TIM, la “Rete TIM”). La Rete Primaria TIM è posseduta da TIM direttamente, mentre la Rete Secondaria TIM è posseduta indirettamente, tramite FiberCop S.p.A. (“FiberCop”), di cui alla data odierna TIM ha il 58% del capitale sociale. La restante parte del capitale sociale di FiberCop è posseduta rispettivamente da Teemo (37,5%) e da Fastweb S.p.A. (4,5%).
C. Le Parti sono attivamente impegnate sia nella modernizzazione e trasformazione della rete infrastrutturale delle telecomunicazioni italiane, sia negli sforzi operativi, industriali, tecnologici e finanziari, e negli investimenti necessari nel prossimo futuro per portare a concreta realizzazione tale proposta di trasformazione.
D. In data 2 aprile 2022, CDPE e TIM hanno sottoscritto un accordo di riservatezza reciproco (l’”Accordo di Riservatezza”) allo scopo di avviare interlocuzioni preliminari e riservate, funzionali, tra l’altro, alla definizione del presente protocollo d’intesa (il “Protocollo”). Mediante lettere di adesione sottoscritte rispettivamente in data 21 aprile 2022, 28 aprile 2022e 4 maggio 2022, MAM, Open Fiber, Vivendi S.E. (“Vivendi”) e Teemo hanno aderito all’Accordo di Riservatezza.
E. In tale contesto, le Parti hanno avviato una serie di discussioni, analisi e valutazioni, ad esito delle quali hanno riscontrato il comune interesse strategico a promuovere un progetto finalizzato all’integrazione delle reti di cui alle premesse (A) e (B) che precedono e, conseguentemente, alla creazione e valorizzazione di una infrastruttura nazionale di rete unica di telecomunicazioni che altresì riveste un riconosciuto interesse strategico nazionale. Le Parti, in particolare, hanno riconosciuto che l’integrazione delle suddette attività infrastrutturali in un assetto coerente con i vincoli regolatori in essere, mediante la creazione di un operatore unitario non verticalmente integrato, sarebbe suscettibile di generare significative efficienze e risparmi di costi per l'operatore, con benefici per tutti gli stakeholder. Tale operazione potrebbe inoltre consentire di accelerare, con effetti virtuosi, il disegno di diffusione della rete in fibra ottica nell’intero territorio nazionale (urbano ed extraurbano).
F. Le Parti, sempre sulla base delle analisi preliminari sin qui svolte, hanno potuto apprezzare la logica industriale e le potenzialità economiche del progetto, la cui attuazione è suscettibile di generare valore in maniera rilevante, incluse importanti sinergie (restando inteso che, nel presente Protocollo, il termine "sinergie" deve sempre intendersi riferito alle sinergie individuate e quantificate in base ai criteri applicati nella miglior prassi di mercato per operazioni dello stesso genere) ed efficienze per il completamento delle infrastrutture, con benefici per gli azionisti e stakeholder delle società coinvolte, con il perseguimento dei seguenti obiettivi: (i) creare una infrastruttura nazionale di rete unica di telecomunicazioni; (ii) consentire un processo di installazione di fibra ottica più rapido ed efficiente, con conseguente minimizzazione dei costi per il consumatore finale;; e (iii) supportare l’impiego a lungo termine del personale operativo e di rete di TIM e delle relative prerogative di sicurezza sociale.
G. Avendo condiviso la particolare rilevanza strategica ed economica, per ciascuna di esse, del progetto delineato nel presente Protocollo, le Parti intendono quindi collaborare con diligenza e in buona fede, coerentemente con le tempistiche delineate nel Protocollo e in particolare avendo riguardo (a) all'interesse dei rispettivi azionisti e investitori, (b) alle rispettive policies e procedure interne applicabili ai fini dell’approvazione del progetto di cui al presente Protocollo (compresa l'approvazione dei rispettivi comitati di investimento) e (c) al generale interesse di tutti i rilevanti stakeholder. Alla luce di quanto precede, le Parti riconoscono che ciascuna di esse è soggetta a doveri fiduciari nei confronti dei propri azionisti e investitori.
H. Le Parti danno altresì atto di avere sottoscritto in data odierna, in conformità alle norme in materia antitrust applicabili, un clean team agreement allegato al presente Protocollo quale Allegato H (il "Clean Team Agreement"), efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di scambiarsi reciprocamente – in conformità alle rispettive regole di governance applicabili – Informazioni Sensibili (‘Sensitive Information’, secondo la definizione di cui al Clean Team Agreement), al fine di condurre le trattative tra le Parti.
Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante ed essenziale del presente Protocollo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1 OGGETTO
1.1 Il presente Protocollo documenta lo stato di avanzamento delle trattative in corso tra le Parti con riferimento all’attuazione del progetto, di riconosciuta valenza strategica, finalizzato alla creazione di una società unica di gestione della rete nazionale fissa di telecomunicazioni – in rame e in fibra ottica – non verticalmente integrata, attraverso la piena ed effettiva separazione delle attività wholesale di TIM come [sintetizzate / sommariamente descritte ] nell'Allegato 2.1(ii) e l’integrazione delle prime con la rete controllata da Open Fiber (tale potenziale operazione, l’”Operazione”).
1.2 È obiettivo condiviso tra le Parti definire, con diligenza e nell'interesse di una celere esecuzione, secondo le tempistiche delineate nel presente Protocollo, modalità, termini e condizioni dell’Operazione tali da far sì che la stessa generi valore per ciascuna Parte, anche attraverso un’equilibrata allocazione dei benefici e delle sinergie che l’Operazione genererà.
1.3 Resta inteso – per chiarezza – che il presente Protocollo non ha in alcun modo a oggetto limitazioni all'iniziativa individuale di alcuna delle Parti, né la stipula o il contenuto di eventuali accordi commerciali tra le stesse e, in particolare, tra TIM (e/o qualsiasi società del Gruppo TIM) e Open Fiber aventi ad oggetto, tra l’altro, (a) le gare indette da Infratel Italia S.p.A. (“Infratel”) per le reti di telecomunicazioni nelle c.d. Aree Grigie, (b) l'accordo stipulato in data 13 maggio 2022 tra Open Fiber, TIM e FiberCop in merito alla condivisione di determinate infrastrutture nelle c.d. Aree Bianche (l'"Accordo sulle Aree Bianche"), ovvero (c) eventuali altre linee di business. In ogni caso, è inteso che TIM (e qualsiasi società del Gruppo TIM) e Open Fiber conserveranno la propria piena autonomia e indipendenza decisionale con riferimento a tutte le questioni strategiche e commerciali e ai relativi rapporti e accordi con terze parti.
1.4 Le Parti si impegnano, anche attraverso le relative controllate, a continuare ad agire sul mercato nel pieno rispetto delle regole in materia di concorrenza, evitando lo scambio di informazioni commercialmente sensibili, salvo informazioni strettamente necessarie ai fini delle valutazioni funzionali all’Operazione – che saranno scambiate, per quanto necessario in relazione a tali finalità, solo a seguito dell'adozione dei necessari presidi a tutela della concorrenza in conformità con le disposizione del Clean Team Agreement sottoscritto in data odierna.
2 OBIETTIVI, STRUTTURA E PERIMETRO DELLA POTENZIALE OPERAZIONE
2.1 L’Operazione è diretta a conseguire le finalità di cui all’Articolo 1, mediante la creazione di un operatore non verticalmente integrato in cui concentrare le rilevanti attività infrastrutturali e wholesale del Gruppo TIM e di Open Fiber. In vista del conseguimento di tale obiettivo, le Parti hanno condiviso che l’Operazione possa articolarsi in una modalità da concordare tra tutte le Parti successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, in modo tale da generare valore per tutte le Parti e in conformità ai seguenti principi:
(i) separazione delle attività wholesale di TIM come [sintetizzate/ sommariamente descritte ] nell'Allegato 2.1(ii) attraverso un’operazione societaria da definire (ad esempio, conferimento, scissione), ad esito della quale la stessa TIM potrà focalizzare in via prioritaria le proprie attività nei servizi di telecomunicazione e trasmissione di dati retail (business-to-business e business-to-consumer), anche grazie al deconsolidamento del ramo infrastrutturale;
(ii) assegnazione o attribuzione ad una società per azioni di nuova costituzione(“NetCo”) del ramo d’azienda relativo alla gestione della Rete TIM e delle attività wholesale, che includerà altresì: (a) l’intera partecipazione posseduta da TIM in FiberCop; (b) altre attività infrastrutturali di TIM, tra cui la partecipazione in Sparkle S.p.A.; (c) talune attività di Telsy S.p.A.; e (d) la partecipazione nelle, ovvero una parte delle, attività relative al Polo Strategico Nazionale (“PSN”), previa verifica dei vincoli legali e amministrativi insistenti sulla partecipazione al, e/o sulle attività del, PSN e della compatibilità dell’inclusione nel perimetro rispetto al piano industriale di TIM ovvero, se del caso, dell’esclusione dal perimetro con l'assetto complessivo risultante dall'Operazione, il tutto come sintetizzato nell’Allegato 2.1(ii) (“Ramo NetCo”);
(iii) integrazione tra NetCo (come risultante dalle fasi (i) e (ii) di cui sopra) e Open Fiber (o altra società direttamente o indirettamente partecipata da CDPE, MAM e Teemo), in base a quote di partecipazione e una struttura di governance tese ad attribuire ad ogni effetto di legge il controllo – diretto o indiretto ed eventualmente anche in via congiunta – di NetCo in capo a CDPE, restando inteso che, fermo quanto precede, la governance di NetCo (come risultante dalle fasi di cui al presente paragrafo (iii)) sarà negoziata in buona fede da CDPE, MAM e Teemo in coerenza con l'attuale governance di Open Fiber e di FiberCop e, a tal fine - non appena ragionevolmente possibile dopo che la struttura dell'Operazione sarà stata sostanzialmente concordata tra le Parti in conformità al presente Protocollo - CDPE, MAM e Teemo si scambieranno gli elementi chiave dell'attuale governance di, rispettivamente, Open Fiber e FiberCop. Eventuali accordi tra CDPE, MAM e Teemo per regolare la governance di NetCo saranno preventivamente comunicati a TIM nella misura necessaria a consentire a quest'ultima di effettuare le proprie valutazioni in merito ai rischi regolamentari connessi all'Operazione anche nel contesto dei contatti e delle interlocuzioni con le Autorità competenti di cui al successivo Paragrafo 6.5, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.
2.2 Fermo l’obiettivo perseguito e condiviso tra le Parti, le stesse, ad esito delle discussioni in corso e secondo il processo e la tempistica previsti dall’Articolo 3 che segue, si riservano di definire in dettaglio la struttura e i termini e condizioni dell’Operazione, in coerenza con il necessario perseguimento dell’interesse sociale e degli interessi dei rispettivi azionisti e investitori, con l’obiettivo (a) di assicurare una valorizzazione fair dell’Operazione nell’interesse dei rispettivi azionisti e investitori e (b) di definire, di concerto e in costante consultazione con le competenti Autorità, un'Operazione che rispetti tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ogni altro applicabile vincolo.
2.3 Le attività previste dai precedenti Paragrafi 2.1 e 2.2 sono parte ed espressione di un progetto unitario ed inscindibile e dovranno essere eseguite in sostanziale collegamento e contestualmente e, comunque, secondo un’opportuna consecuzione temporale.
2.4 Impregiudicata la possibilità di estendere il perimetro anche ad altre attività e/o partecipazioni infrastrutturali di TIM, in coerenza con il business model di NetCo, allo stato le Parti hanno identificato in linea di massima (con riserva, cioè, di una più puntuale definizione ai sensi del successivo Paragrafo 5.1), le attività, le passività e i rapporti costitutivi del Ramo NetCo, secondo quanto meglio descritto nel prospetto di cui all’Allegato 2.1(ii), ferme in ogni caso le previsioni di cui al Paragrafo 1.3 che precede e fatta eccezione per l’inclusione nel perimetro della componentistica attiva della rete backbone, oggetto di ulteriori approfondimenti e conferme da parte di TIM e di Open Fiber.
3 PROCESSO E TEMPISTICA
3.1 Le Parti si danno atto che risponde al miglior interesse delle stesse disciplinare il processo volto all’individuazione della struttura e dei termini e condizioni dell’Operazione in conformità alle previsioni di cui al presente Articolo 3. Ciascuna delle Parti s’impegna quindi ad operare con diligenza e in buona fede per l’esecuzione delle attività qui previste, senza tuttavia assumere alcun obbligo di addivenire ad un accordo vincolante in merito all'Operazione, fermo restando che le Parti faranno ogni ragionevole sforzo per procedere il più speditamente possibile, in parallelo e in modo efficiente, diligente e in buona fede tra loro al fine di consentire un’adeguata valutazione delle possibili strutture alternative, nel rispetto delle regole che disciplinano le operazioni tra parti correlate. Le Parti terranno conto, tra l’altro, dell’esigenza di assicurare la celere esecuzione anche al fine di preservare le potenziali sinergie, senza tuttavia pregiudizio (i) per quanto previsto al Paragrafo 1.3 e per il contestuale perseguimento delle attività e operazioni funzionali all’attuazione dei piani industriali di TIM e di Open Fiber, e (ii) per quanto previsto al successivo Paragrafo 5.3. Resta inteso che, anche alla luce del principio di buona fede nelle trattative, nessuna Parte si assume alcun obbligo di risultato.
I. Fase 1: Condivisione delle Informazioni Preliminari e definizione della Struttura dell’Operazione.
(i) Durante i [5] giorni successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti discuteranno in buona fede l’esatta consistenza e perimetrazione del Ramo NetCo;
(ii) entro [15] giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, TIM sottoporrà alle altre Parti una dettagliata definizione del perimetro del Ramo NetCo con la puntuale individuazione, sulla base del prospetto di cui all’Allegato 2.1(ii), dell’insieme delle attività e passività e dei rapporti facenti parte del Ramo NetCo che formeranno oggetto della complessiva Operazione, da confermarsi ad esito dell'attività di due diligence di cui al successivo punto 3.1(v);
(iii) entro [20] giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si scambieranno tutte le informazioni necessarie per la definizione della struttura dell’Operazione e per la valutazione delle sinergie e degli altri potenziali benefici derivanti dall’integrazione di NetCo e Open Fiber, fermo restando che lo scambio di qualsiasi informazione ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono e del presente punto (iii) avverrà mediante idonee misure – da individuarsi previa consultazione di tutte le Parti – volte ad evitare lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra concorrenti ai fini delle gare Infratel e, comunque, ai sensi delle applicabili disposizioni normative in materia di antitrust e in conformità al Clean Team Agreement;
(iv) entro [45] giorni dal completamento dello scambio delle informazioni di cui ai precedenti punti (ii) e (iii) (le “Informazioni Preliminari”) e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 7, le Parti si pongono come obiettivo di concordare la struttura dell’Operazione, considerando altresì la possibilità che CDPE, Open Fiber, MAM ed eventualmente Teemo presentino un'offerta non vincolante per l’acquisto di NetCo (l’“Offerta”) da perfezionarsi entro il suddetto termine di 45 giorni;
II. Fase 2: Due Diligence
(v) a seconda della struttura dell'Operazione individuata, le Parti interessate procederanno alla definizione e allo svolgimento delle attività di due diligence, secondo la migliore prassi per operazioni analoghe a quella individuata dalle Parti all’esito delle attività di cui al punto (iv) di Fase 1, e, se del caso, mediante idonee misure volte ad evitare lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra concorrenti, ivi incluso a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai fini delle gare Infratel, e, comunque, ai sensi delle applicabili disposizioni normative in materia di antitrust (ad es. mediante procedure di clean team), in funzione della struttura dell’Operazione condivisa dalle Parti, essendo inteso che: (a) le Parti concorderanno la documentazione necessaria per le due diligence entro 10 giorni dal completamento della Fase 1 e le Parti interessate metteranno a disposizione delle altre Parti la predetta documentazione entro i successivi 5 giorni; e (b) le Parti opereranno in buona fede e impiegheranno le risorse necessarie con l'obiettivo di concludere le attività di due diligence di propria competenza entro il termine di [60] giorni dalla messa a disposizione della documentazione di cui sopra;
III. Procedura OPC
(vi) le Parti si danno atto che, a prescindere dalla struttura dell’Operazione, la stessa sarà tempestivamente sottoposta al vaglio degli organi sociali competenti e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Gruppo TIM per le finalità di cui al Regolamento CONSOB n. 17221/2010 (la “Procedura OPC”);
IV. Azionisti, Investitori e Stakeholder
(vii) al fine di valutare se vi siano le condizioni per ottenere l’approvazione da parte della propria assemblea, TIM provvederà a sondare l’orientamento dei propri azionisti rilevanti - e, in particolare, di Vivendi - in merito ai termini e alle condizioni delle possibili strutture dell’Operazione, previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza e, in ogni caso nel rispetto della normativa di cui al Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato. Allo stesso modo, si riconosce che anche le altre Parti, a seconda dei casi, saranno tenute a sottoporsi alle procedure del proprio comitato per gli investimenti/organismo competente prima di approvare qualsiasi operazione; fermo restando che ciascuna Parte farà in modo che tale procedura si svolga in modo coerente con la tempistica delineata nel presente Protocollo;
(viii) le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, valuteranno altresì tempi e modalità per avviare interlocuzioni con i soggetti finanziatori al fine di esaminare la fattibilità dell’Operazione e le varie strutture, previa sottoscrizione di appositi accordi di riservatezza e sempre nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari applicabili;
V. Assemblea degli Azionisti di TIM
(ix) a prescindere dalla struttura che potrà essere da ultimo individuata e condivisa tra le Parti, l’Operazione e la relativa struttura identificata saranno sottoposte all’approvazione degli azionisti di TIM, che saranno convocati in sede straordinaria (ove richiesto per legge) ovvero in ogni caso in sede ordinaria, entro [60] giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Vincolante (come infra definito).
VI. Accordo Vincolante ed Esecuzione
(x) fermo quanto previsto dall’Articolo 11, è obiettivo condiviso dalle Parti completare le attività previste dal presente Protocollo il più efficientemente possibile, al fine di addivenire alla stipulazione di un accordo vincolante, anche di natura preliminare (l'“Accordo Vincolante”), entro il 31 ottobre 2022;
(xi) in caso di stipulazione dell'Accordo Vincolante, l’Operazione sarà eseguita tempestivamente in conformità ai termini dell'Accordo Vincolante, subordinatamente all’avveramento delle condizioni previste nel precedente punto 3.1(ix) e nell’Articolo 8 e delle ulteriori condizioni che le Parti dovessero eventualmente individuare e riflettere nella definizione della struttura dell’Operazione.


4 VALUTAZIONE
4.1 La valutazione delle attività, delle passività e dei rapporti giuridici interessati dall'Operazione e, conseguentemente, per quanto ritenuto rilevante dalle Parti, delle partecipazioni in NetCo e/o Open Fiber, sarà effettuata sulla base delle prospettive economico-patrimoniali di NetCo e di Open Fiber anche in termini di ricavi, costi, investimenti prospettici (inclusivi tra l’altro degli effetti derivanti dal superamento del modello di integrazione verticale) e flussi di cassa derivanti, fra l’altro, dagli accordi commerciali (e.g. Master Service Agreement), che dovranno essere stabiliti tra TIM e NetCo. Le Parti applicheranno criteri e metodologie di valutazione comunemente applicati nella migliore prassi di mercato (in particolare, con riferimento ad operazioni tra parti correlate), tenendo altresì in considerazione:
(i) la valutazione standalone di ogni singola attività interessata dall'Operazione, se ed in quanto richiesto in base al Paragrafo 3.1(iv);
(ii) la circostanza che non saranno considerati gli effetti dell'Accordo sulle Aree Bianche derivanti per le Parti interessate;
(iii) sinergie di ricavi, costi, investimenti e altri benefici ricavabili attraverso la prospettata aggregazione; e
(iv) i riscontri delle attività di due diligence;
fermo restando che, qualora la struttura dell'Operazione preveda l'acquisizione per cassa da parte di Open Fiber di NetCo e/o altri asset, le analisi valutative di TIM saranno limitate alle sinergie e agli altri potenziali benefici.
4.2 Le Parti impiegheranno ogni ragionevole sforzo per comporre eventuali divergenze che dovessero sorgere nel corso delle valutazioni.
5 ATTIVITÀ PRELIMINARI E IMPEGNI DELLE PARTI – ESCLUSIVA
5.1 Senza pregiudizio per le disposizioni che precedono e, in particolare, per il Paragrafo 1.3, e fermo restando quanto comunque previsto nell’Accordo di Riservatezza e nel Clean Team Agreement, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si scambieranno tempestivamente ogni dato, informazione e riscontro utili ai fini delle attività di valutazione, strutturazione e perimetrazione relative all’Operazione, nonché ai fini di due diligence.
5.2 Entro il termine della Fase 1 (come indicato nel Paragrafo 3.1(iv) che precede), le Parti completeranno altresì le verifiche per l’identificazione di ogni altro soggetto il cui coinvolgimento sia necessario od opportuno (in dipendenza di obblighi di legge o regolamento o contrattuali) ai fini dell’esecuzione dell’Operazione, onde avviare le relative interlocuzioni in parallelo con la negoziazione degli accordi definitivi relativi all’Operazione.
5.3 Fermo tutto quanto precede e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’Articolo 11 che segue, stante la richiamata valenza strategica e/o economica per ciascuna delle Parti derivante dall'Operazione, è inteso che ciascuna Parte dedicherà in buona fede, sia nelle fasi preliminari che in quella esecutiva, le necessarie risorse al fine di procedere alla negoziazione in via esclusiva dell’Operazione con la massima priorità e speditezza, astenendosi – fermo restando in ogni caso il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Paragrafi 1.3 e 1.4 – dal porre in essere o proseguire attività o iniziative che possano risultare in via diretta incompatibili con l’Operazione, fino alla prima (in ordine cronologico) tra le seguenti date (i) il 31 ottobre 2022 o (ii) la data di firma dell'Accordo Vincolante, ovvero, in ogni caso, (iii) la data in cui TIM abbia comunicato alle altre Parti la decisione dei propri organi competenti di non procedere alla stipulazione dell’Accordo Vincolante e/o non approvare l’Operazione, decorsa la quale il presente Protocollo, ove non prorogato d'accordo tra le Parti, diventerà privo di effetti, eccetto gli Articoli 9 (Riservatezza), 10 (Comunicazioni e Costi), 11 (Natura del presente Protocollo) e 12 (Legge Applicabile – Foro Esclusivo) che sopravvivranno alla scadenza del termine o a qualsiasi caso di cessazione anticipata del presente Protocollo. Resta comunque inteso che nulla di quanto precede pregiudicherà o limiterà in alcun modo la libertà di TIM di determinarsi in merito a: (a) eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi a oggetto azioni di TIM o altri strumenti finanziari emessi dalla stessa; ovvero (b) eventuali offerte e/o l’eventuale compimento di atti di disposizione di ogni genere aventi a oggetto attività e/o partecipazioni diverse da quelle espressamente e precisamente individuate nell’Allegato 2.1(ii) o da quelle che le Parti dovessero concordare di ricomprendere nel Ramo NetCo successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.
6 INTERLOCUZIONI CON LE AUTORITÀ
6.1 Non appena possibile e, comunque, immediatamente dopo il completamento delle attività di cui al punto (iv) di Fase 1, le Parti contatteranno congiuntamente le Autorità competenti (incluse la Commissione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, AGCM, AGCOM e INFRATEL, in quanto competenti), per quanto di rispettiva competenza, per confronti preliminari sugli aspetti rilevanti dell’Operazione, con l’obiettivo di formalizzare le comunicazioni e istanze richieste dalla normativa applicabile al più presto e comunque entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Vincolante.
6.2 Ferme restando le previsioni di cui ai Paragrafi 1.3 e 1.4, le Parti si impegneranno per definire, per quanto possibile, in consultazione con le Autorità competenti, modalità tali da consentire l’implementazione delle applicabili misure strumentali e lo sfruttamento delle sinergie il prima possibile, nel rispetto di tutte le norme regolamentari applicabili.
6.3 Parimenti, e fermo restando quanto previsto ai Paragrafi 1.3 e 1.4, le Parti definiranno in costante consultazione con le competenti Autorità le modalità più appropriate per assicurare che la negoziazione, e l’esecuzione dell’Operazione non appena autorizzata, avvengano nel pieno rispetto delle norme regolamentari applicabili, come di volta in volta vigenti.
6.4 Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno nei tempi dovuti a raccogliere i dati necessari, a redigere e a depositare le istanze presso le competenti Autorità, ottemperando alle relative richieste.
6.5 Le Parti faranno quanto di rispettiva competenza per minimizzare i rischi di esecuzione dell’Operazione, in relazione all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, fermo restando che ogni valutazione al riguardo sarà affrontata dalle Parti dopo le prime interlocuzioni con le Autorità successive alla definizione della struttura e della governance. A tal fine, le Parti concordano sin d’ora che la struttura delle partecipazioni e l’organizzazione della governance di NetCo, anche in esito all’integrazione con Open Fiber, dovranno essere coerenti con gli obiettivi di creare un operatore non verticalmente integrato e assicurare il controllo della combined entity da parte di CDPE e i diritti di governance di MAM e Teemo di cui al Paragrafo 2.1(iii), fermo restando che le Parti coopereranno tra loro e valuteranno in buona fede tutto quanto necessario (inclusa ogni necessaria informazione sulla struttura di governance di NetCo) per ottenere l’approvazione da parte delle Autorità competenti, e che le obbligazioni di cui al presente Paragrafo potranno essere più puntualmente declinate a seguito di un confronto con le Autorità competenti anche alla luce della struttura dell'Operazione e degli assetti di governance conseguenti, e restando comunque inteso che TIM è disponibile ad assumere esclusivamente l’impegno di non detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta in NetCo.

7 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
Fermo restando quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti, in termini coerenti con la tempistica prevista dal precedente Articolo 3, avvieranno il confronto con i principali azionisti diretti e indiretti, nonché con i soggetti finanziatori, delle società coinvolte nell’Operazione, con l’obiettivo di definire, nel rispetto delle norme applicabili e degli accordi in essere, i termini di un loro eventuale coinvolgimento nell’Operazione e, comunque, di individuare soluzioni volte a massimizzare il valore per tutti i soggetti interessati.
8 CONDIZIONI
L’Operazione sarà soggetta, tra l’altro, al soddisfacimento di ciascuna delle seguenti essenziali condizioni:
(i) l’accordo dei soggetti il cui consenso sia necessario (per obblighi di legge o regolamento o contrattuali) ai fini dell’esecuzione dell’Operazione;
(ii) l’autorizzazione, nelle forme previste dalle norme in materia antitrust e dalle applicabili regole di settore, da parte di tutte le autorità competenti;
(iii) l’approvazione dell’Operazione da parte dei competenti organi deliberanti delle Parti, anche tenendo conto dei presidi stabiliti dalla Procedura OPC;
(iv) approvazione dell’Operazione e dei relativi termini e condizioni da parte dell’assemblea degli azionisti di TIM, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 3;
(v) la negoziazione, definizione e sottoscrizione di accordi vincolanti tra le Parti in conformità alla miglior prassi e in linea con le previsioni del presente Protocollo;
(vi) ogni altra condizione che le Parti dovessero ritenere rilevante in buona fede e di comune accordo.
9 RISERVATEZZA
9.1 Ciascuna Parte concorda che: (i) l’esistenza e il contenuto del presente Protocollo, e le attività contemplate dallo stesso o comunque connesse o strumentali alla sua esecuzione, saranno considerati e trattati come Informazioni Riservate ai sensi ed ai fini dell'Accordo di Riservatezza; (ii) ogni informazione di cui una Parte sia venuta a conoscenza a esito della sottoscrizione o esecuzione del medesimo saranno considerate e trattate alla stregua di Informazioni Riservate ai sensi ed ai fini dell’Accordo di Riservatezza, ovvero di Informazioni Sensibili ai sensi ed ai fini del Clean Team Agreement.
9.2 Le Parti, per quanto possibile e consentito dalla normativa vigente, si impegnano a condividere preventivamente tra di loro e concordare anticipatamente il contenuto di eventuali annunci o comunicati stampa inerenti l’Operazione, inclusa la firma del presente Protocollo, e concordano che tutti i predetti annunci e comunicati dovranno chiaramente indicare la natura non vincolante del presente Protocollo, salvo quanto previsto all’Articolo 11 che segue.
10 COMUNICAZIONI E COSTI
10.1 Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Protocollo dovrà essere per iscritto presso i seguenti recapiti:
(i) se indirizzata a CDPE:
[●]
(ii) se indirizzata a MAM:
[●]
(iii) se indirizzata a Open Fiber:
[●]
(iv) se indirizzata a Teemo:
[●]
(v) se indirizzata a TIM:
all’indirizzo PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
cc: agostino.nuzzolo@telecomitalia.it
all’attenzione del General Counsel
10.2 Ciascuna Parte potrà modificare il proprio recapito mediante comunicazione effettuata in conformità alle disposizioni di cui al Paragrafo 10.1 che precede.
10.3 Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese legali e dei propri consulenti connesse al presente Protocollo e all’esecuzione delle attività ivi previste.
11 NATURA DEL PRESENTE PROTOCOLLO
Fatta eccezione per quanto previsto dal Paragrafo 5.3 e dagli Articoli 9, 10 e 12, nonché dal presente Articolo 11, che sono immediatamente vincolanti tra le Parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si obbligano esclusivamente a negoziare in buona fede i termini e condizioni dell’Operazione e, pertanto, non assumono alcun impegno alla stipulazione di qualsiasi accordo, sia esso relativo o meno all’Operazione, né rinunciano ad alcuno dei loro diritti in qualità di azionisti delle società coinvolte.
12 LEGGE APPLICABILE - FORO ESCLUSIVO
12.1 Il presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana.
12.2 Ogni controversia derivante dal presente Protocollo o comunque connessa allo stesso è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
ALLEGATO 2.1(ii)
 
PREMESSA
 
In coerenza con i relativi business model, NetCo erogherà servizi di rete fissa di natura wholesale, mentre ServCo erogherà servizi di rete fissa di natura retail (business-to-business e business-to-consumer).
 
1.1. RETE FISSA
 
I. Rete di accesso primaria e secondaria, in fibra e rame:
a. Elementi in NetCo
▪ Reti primarie in rame e in fibra
▪ Cabinet ed equipment associati (rame, fibra EVDSL, fibra CNO)
▪ Reti secondarie in rame e in fibra
▪ Pozzetti
▪ OTB (Optical termination box)
▪ ONT (Optical network termination)
▪ Verticali, terminazioni e segmenti di adduzione in rame e fibra
▪ Infrastrutture di posa (canaline, cavidotti, tubi e mini tubi ed equivalenti)
▪ Infrastrutture palificate
b. Elementi in ServCo
▪ ServCo avrà fibre dedicate in IRU al carve out per collegamenti punto-punto dei clienti TOP; un gruppo di lavoro congiunto valuterà le specifiche contrattuali, avendo riguardo ai rispettivi business model, con cui sara' regolato tale rapporto tra NetCo e ServCo
▪ ServCo potrà accedere a tutti i servizi di accesso di NetCo in equivalenza agli altri OLO con volumi di servizio similari
 
II. Centrali:
a. Elementi in NetCo
▪ Infrastrutture passive
➢ Real Estate e spazi attrezzati
➢ Frame di distribuzione
➢ Sistemi di alimentazione, condizionamento e sicurezza
▪ Infrastrutture attive
➢ Switch stadio di linea
➢ DSLAM (digital subscriber line access multiplex) ed equivalenti
➢ OLT (Optical line termination) ed equivalenti
➢ KIT di consegna agli operatori (e.g., KIT Vula)
➢ Apparati di trasporto “legacy”
b. Elementi in ServCo
▪ Piattaforme di servizio
 
III. Rete backbone:
a. Elementi in NetCo
▪ Infrastrutture passive
➢ Infrastrutture di posa (canaline, cavidotti, pozzetti, tubi e mini tubi ed equivalenti)
➢ Fibre in giunzione/backbone
➢ Centrali che sono nodi del backbone:
o Real Estate e spazi attrezzati
o Sistemi di alimentazione, condizionamento e sicurezza
▪ Infrastrutture attive
➢ Switch SGU
➢ KIT bitstream
➢ Apparati di trasporto “legacy”
b. Elementi in ServCo
▪ Infrastrutture attive IP
➢ Piattaforme di Servizio
➢ Feeder
➢ Metro
➢ Core
▪ Infrastrutture passive
➢ Fibre di giunzione/backbone in IRU per il collegamento dei nodi/apparati attivi esistenti e di competenza del perimetro ServCo
 
c. Trasporto e IP
▪ Un gruppo di lavoro congiunto valuterà lo scenario alternativo di allocazione degli apparati attivi di Trasporto e IP (sia per rete fissa che per rete mobile) in NetCo e l’offerta di servizi Wholesale a ServCo con autonomia decisionale di ServCo di accesso ai servizi in modalità buy da NetCo o infrastrutturazione con nuovi apparati attivi proprietari (opzione make), in coerenza con i perimetri industriali di NetCo e ServCo. Il gruppo di lavoro valuterà altresì, nel caso di apparati attivi in ServCo, la corrispondente parte legacy nelle Centrali e nel Backbone che dovrebbero rimanere allocati in ServCo. Il risultato della valutazione sarà prodotto entro [10 giorni] dalla sottoscrizione del presente Protocollo e le Parti si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie alle analisi del gruppo di lavoro.
 
1.2. SERVIZI IT
 
I. Servizi IT di mercato (escluso il PSN):
a. Elementi in NetCo
▪ Telsy, per la sola componente relativa ai servizi di sicurezza di interesse strategico per la PA (che saranno definiti tra le Parti)
b. Elementi in ServCo
▪ Tutti i servizi IT di mercato (ad eccezione degli elementi Telsy allocati in NetCo)
 
II. Focus PSN (in caso di eventuale aggiudicazione della gara):
▪ Elementi in NetCo: la partecipazione ovvero parti delle attività relative al Polo Strategico Nazionale (“PSN”), previa verifica dei vincoli legali e amministrativi insistenti sulla partecipazione al, e/o sulle attività del, PSN e della compatibilità dell’inclusione nel perimetro rispetto al piano industriale di TIM ovvero, se del caso, dell’esclusione dal perimetro con l'assetto complessivo risultante dall'Operazione
▪ Impegno di NetCo/ServCo a garantire massimi livelli di sicurezza fisica e connettività al PSN
 
1.3. RETE MOBILE
 
I. Infrastrutture passive, presenti e future, di trasporto:
a. Elementi in NetCo
▪ Fibre alla stazione radio o mini cella
▪ Rame alla stazione radio o mini cella (ove ancora presente)
▪ Tutte le infrastrutture di posa associate (dotti, canaline, tubi e mini tubi, pozzetti)
b. Elementi in ServCo
▪ Elementi attivi di accesso mobile (apparati 2G, 3G, 4G, 5G, antenne, ponti radio, etc.)
▪ Rete core mobile (elementi attivi e piattaforme di servizio)
▪ ServCo avra’ fibre dedicate in IRU al momento della separazione (al carve out) per le BTS esistenti e le mini celle esistenti e potrà acquisire fibre dedicate addizionali in IRU
▪ Frequenze
 
1.4. REAL ESTATE
 
I. Immobili:
a. Elementi in NetCo
▪ Tutti gli immobili, ad esclusione degli immobili ad uso esclusivo uffici ServCo, degli spazi esclusivamente commerciali e dei Data Center per l’erogazione dei servizi IT
b. Elementi in ServCo
▪ Tutti gli immobili ad uso esclusivo uffici ServCo, gli spazi esclusivamente commerciali e i Data Center per l’erogazione dei servizi IT
 
1.5. PARTECIPAZIONI DI INTERESSE PER IL PERIMETRO
 
I. 100% di Sparkle in NetCo
II. Quota azionaria INWIT attualmente in capo a TIM, in ServCo
 
2. ELEMENTI ULTERIORI
 
2.1. FIBRE IN IRU: da specificare fra le parti la durata dei contratti IRU per le fibre dedicate, in relazione ai diversi utilizzi (e.g., supportare il trasporto e l’aggregazione del traffico dei clienti vs. fornire accesso dedicato punto-punto a clienti business rispetto alla durata dei contratti con le controparti retail business della ServCo)
 

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