Abi: «Su tassa extraprofitti dubbi di incostituzionalità»

Abi: «Su tassa extraprofitti dubbi di incostituzionalità»
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Martedì 12 Settembre 2023, 16:34

«L'imposta straordinaria solleva dubbi di compatibilità con i precetti costituzionali». Ad affermarlo è il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini nel corso della sua audizione al Senato sul Dl Asset in merito alla norma sugli extraprofitti delle banche. L'imposta straordinaria, sottolinea Sabatini, «solleva dubbi di compatibilità con i precetti costituzionali.

Extraprofitti e Costituzione

La Corte costituzionale ha delineato precise direttrici per verificare la compatibilità di una imposta straordinaria con i principi sanciti nella Carta, in particolare quello di uguaglianza (art. 3) e quello di capacità contributiva (art. 53).

La Corte ha ribadito come una misura fiscale di carattere discriminatorio, per superare il vaglio di costituzionalità, debba rispondere a criteri di adeguata ragionevolezza. L'art. 26 del decreto-legge non sembra tener conto di tali precettive condizioni. Un primo possibile profilo di non ragionevolezza è relativo agli asseriti 'extraprofittì.

Nella sentenza dell'11 febbraio 2015, n. 10, relativa alla cosiddettaRobin Tax, la Corte costituzionale ha stabilito, come irragionevole e pertanto incostituzionale, l'addizionale Ires sul settore energetico, perché, tra le altre cose, difettava di un meccanismo che consentisse la tassazione separata del solo reddito supplettivo connesso alla posizione privilegiata delle imprese coinvolte». I medesimi profili di incostituzionalità, sottolinea, «possono ricorrere anche per l'art. 26 del Dl 10 agosto 2023, che assume a base imponibile l'intero margine di interesse come individuato dalla relativa voce di bilancio, senza verifica concreta sulla sua correlazione con gli asseriti 'extrà profitti derivanti dall»'andamento dei tassi di interesse e del costo del creditò. L'elezione di quella voce di bilancio mal si presta ad individuare una maggiore capacità contributiva«.

Possibili profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria, rileva Sabatini, «sono relativi all'articolo 42 della Costituzione, per lesione del diritto di proprietà, stante il carattere espropriativo della misura sulla ricchezza dell'impresa, che costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione, bene giuridico protetto ai sensi dell'articolo 1 del 1° protocollo addizionale alla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) ed all'articolo 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Detto profilo è relativo alla necessità che il prelievo straordinario abbia a confronto l'esercizio di normale attività del contribuente rispetto al margine straordinario generato dalle contingenze. Il raffronto con periodi di imposta dove il tasso di interesse si attestava attorno allo zero non costituisce un adeguato parametro». Per Sabatini «si riscontra anche una possibile violazione del principio di libera concorrenza riconosciuto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Tfue), nella prospettiva di una discriminazione. Gli operatori nazionali del settore bancario sarebbero penalizzati rispetto ad enti bancari residenti in altri Stati Membri».

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