«Il nostro ordinamento già prevede meccanismi idonei a reprimere e sanzionare le violazioni delle prescrizioni connesse alla concessione dei benefici penitenziari» ha sottolineato Orlando e questi meccanismi sono stati «tempestivamente attivati» dal giudice di Venezia, che ha revocato la decisione precedente, «avendo riscontrato nel comportamento tenuto dalla donna, una violazione delle prescrizioni imposte con il programma di trattamento legato alla concessione della semilibertà».
La concessione del beneficio a Doina Matei, ha sottolineato Orlando, «era stata condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni ed, in particolare, ad un utilizzo limitato e predeterminato del telefono cellulare, che era stato autorizzato 'esclusivamente per comunicare con l' istituto di pena, con l'UEPE, con il datore di lavorò e con singole persone previamente individuate».
Ed invece «l'accesso al social network, in considerazione della natura e della diffusività dello stesso, consente alla condannata di intrattenere rapporti con un numero indefinito di soggetti, ulteriori e diversi da quelli preventivamente individuati ed autorizzati nel provvedimento di concessione del beneficio, realizzando in tal modo la violazione delle prescrizioni imposte».
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