Aveva avuto troppa fretta di sposarsi e per questo in primo grado si era beccato una condanna a un anno e 6 mesi per bigamia. Ora però in Appello è stato assolto perché per i giudici il fatto non costituisce reato. Lieto fine, dopo otto anni, per la disavventura giudiziaria di un farmacista del capoluogo. Nel 2014 la ex moglie lo denunciò perché a suo avviso l'uomo si era risposato senza attendere che la sentenza di divorzio diventasse definitiva. Il farmacista, infatti, per accelerare i tempi, aveva depositato la sentenza civile di primo grado con il timbro della cancelleria pensando che potesse bastare. A quanto pare no, o almeno così emerse all'epoca.
L'uomo finì a processo per bigamia, reato per il quale in Italia erano stati celebrati al massimo un paio di processi.
Il legale difensore del farmacista, l'avvocato Nicola Ottaviani, ha innanzitutto obiettato che non si era tenuto conto del segreto professionale dell'avvocato civilista, al quale nel processo di primo grado non era stato chiesto se voleva avvalersi della facoltà di non rispondere. Ma soprattutto l'avvocato Ottaviani ha fatto notare che pur in presenza di un problema procedurale, nel caso del farmacista veniva meno la fattispecie del reato di bigamia, ossia la presenza di due mogli, in quanto l'uomo aveva comunque divorziato dalla prima, anzi i suoi problemi erano sorti proprio per questa ragione. I giudici di Appello hanno quindi assolto l'uomo per il fatto non costituisce reato.
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