Le altre due riguardano, rispettivamente, la spettanza allo Stato dei proventi delle sanzioni a carico degli enti locali
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia nonché il mancato conguaglio Imu in favore del Friuli Venezia Giulia. Con la sentenza viene dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 «nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza».
La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove «non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza».
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