Per il Tar «nel caso in esame, l'Agcom non è intervenuta direttamente sui rapporti negoziali tra le parti, ma ha
esercitato il proprio potere regolatorio al solo fine di rimuovere gli ostacoli ad una tutela effettiva dell'utente e
consumatore, per garantire certezza, comparabilità delle offerte dei diversi operatori di telefonia, intervenendo sul solo periodo di validità dell'offerta e cadenza della fatturazione».
E «la generalizzata tariffazione a 28 giorni invalsa nella prassi ha indubbiamente influito su di un aspetto di notevole interesse per l'utenza, costituito dal rapporto tra il servizio reso ed il prezzo pagato per ottenerlo nella singola unità di tempo, nonché dall'elemento di incertezza recato dal disallineamento fra la data di fatturazione e la data in cui la buona parte dei clienti, lavoratori dipendenti, impostano il pagamento automatico dei conti telefonici tramite il sistema del RID bancario»; variabilità, questa, che «si pone in violazione dei generali ed immanenti doveri di buona fede oggettiva e correttezza».
Premettendo questo e altro, per il Tar «non è possibile obliare che la trasparenza e la confrontabilità delle offerte, e quindi la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio in relazione alla fruizione di servizi, non può che presupporre un parametro di riferimento certo, il quale consenta un confronto utile e concreto». Infine, nessuna condivisione neanche per «le doglianze relative al termine di novanta giorni assegnato per l'adeguamento alla nuova regolazione dei periodi di fatturazione, in quanto le asserite difficoltà non sono state comprovate con idonei elementi di riscontro».
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